Emergenza caldo: le indicazioni INPS per accedere alla CIGO

Emergenza caldo: le indicazioni INPS per accedere alla CIGO

Con il messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026, l’INPS ha illustrato le misure introdotte dall’articolo 6 del decreto-legge Infrastrutture (n. 107/2026 pubblicato sulla G.U. del 26 giugno u.s.) a favore dei datori di lavoro dei settori edile, lapideo e delle escavazioni.

Il comma 1 dell’articolo 6 prevede, in particolare, “che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori dell’edilizia e affini, lapideo e delle escavazioni - rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) ai sensi di quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 - per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, determinate da eventi oggettivamente non evitabili (“EONE”), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi siano computati al fine del raggiungimento del limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile”.

Le imprese edili e degli altri settori produttivi debitamente riportati nel Messaggio INPS n. 2418 del 20 luglio 2026 possono pertanto accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria usufruendo dei seguenti vantaggi:

  • neutralizzazione dei periodi: le settimane di CIGO fruite per questi eventi non vengono conteggiate ai fini del limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile. In pratica, il “plafond” di cassa integrazione dell’impresa resta intatto;
  • nessun contributo addizionale: per queste richieste il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo addizionale;
  • nessuna anzianità minima richiesta: non si applica il requisito dei 30 giorni di anzianità lavorativa dei dipendenti presso l’unità produttiva.

Le domande vanno presentate, con le consuete modalità telematiche, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’attività (es. per un evento iniziato a luglio, la domanda va inviata entro il 31 agosto).

Consulta il messaggio INPS n. 2418 del 20 luglio 2026 a questo link: https://www.inps.it/content/dam/inps-site/it/scorporati/circolari-e-messaggi/2026/07/Circolare_15325/Allegati/16882_Messaggio-numero-2418-del-20-07-2026.pdf

 

  • 03 agosto 2026
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