INPS: Bonus stabilizzazione lavoratori a tempo determinato

INPS: Bonus stabilizzazione lavoratori a tempo determinato

l’INPS con il messaggio n. 2518/2026 del 29 luglio 2026, ha fornito le istruzioni per la fruizione dell'esonero contributivo, riconosciuto ai datori di lavoro privati per le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026, disciplinando le modalità di presentazione delle domande, l'esposizione del beneficio nei flussi UNIEMENS e le relative istruzioni contabili. Le domande possono essere presentate attraverso il Portale delle Agevolazioni (ex DIRESCO), utilizzando il modulo telematico "Articolo 4 - ESTA".

L'istanza può riguardare sia le trasformazioni già effettuate sia quelle ancora da realizzare. In quest'ultimo caso, verificata la disponibilità delle risorse, l'INPS accantona l'importo spettante e invita il datore di lavoro a completare la trasformazione e a trasmettere la comunicazione obbligatoria entro dieci giorni. I datori di lavoro autorizzati potranno esporre il beneficio nei flussi UNIEMENS dalla competenza di agosto 2026, con possibilità di recuperare gli arretrati nelle denunce di agosto, settembre e ottobre.

Il messaggio contiene inoltre anche le istruzioni per i datori di lavoro del settore agricolo.

L'esonero consiste nell'azzeramento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 500 euro mensili per lavoratore, per le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026 di contratti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026 e di durata non superiore a dodici mesi. L'incentivo non è cumulabile con altri esoneri contributivi e l'Inps ricorda che, in caso di trasformazione a tempo indeterminato entro sei mesi dalla scadenza del contratto a termine, il datore di lavoro ha diritto alla restituzione del contributo addizionale dell'1,4% versato per il rapporto a tempo determinato.

ATTENZIONE! L’esonero contributivo non spetta in questi casi:

se nei 6 mesi precedenti la trasformazione il datore di lavoro ha effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva;

se nei 6 mesi successivi alla trasformazione il datore di lavoro licenzia per giustificato motivo oggettivo il lavoratore agevolato o altro lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva.

Consulta il messaggio INPS n. 2518/2026 del 29 luglio 2026   a questo link:

https://www.inps.it/content/dam/inps-site/it/scorporati/circolari-e-messaggi/2026/07/Circolare_15339/Allegati/16909_Messaggio-numero-2518-del-29-07-2026.pdf

  • 03 agosto 2026
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