Newsletter Fisco & Lavoro, aggiornamento al 11 Giugno 2026

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REMIND! Il 30 giugno 2026 scade il termine ultimo per gli investimenti ai fini della TAX CREDIT 4.0

Per il credito d'imposta relativo agli investimenti in beni strumentali materiali 4.0 si avvicina la scadenza del 30 giugno 2026, che rappresenta il termine ultimo per effettuare gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2025 mediante ordine accettato dal venditore e pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La scadenza del 30 Giugno p.v. non riguarda soltanto il momento materiale di consegna o ultimazione del bene, ma si inserisce in una procedura più ampia, caratterizzata da prenotazione delle risorse, comunicazioni al GSE (https://www.gse.it/ ), verifica del plafond disponibile, utilizzo in compensazione e corretta indicazione nel modello Redditi.

Il rischio, in assenza di un controllo puntuale della documentazione e delle date rilevanti, è quello di compromettere la spettanza dell'agevolazione o, quanto meno, di generare criticità nella successiva fase di fruizione del credito.

La disciplina applicabile agli investimenti 2025 in beni materiali 4.0, con termine definitivo al 30 giugno 2026, rappresenta di fatto l'ultimo segmento del credito d'imposta Transizione 4.0 prima del passaggio al nuovo meccanismo dell'iper ammortamento previsto per gli investimenti dal 2026.

Ne consegue che le pratiche ancora aperte richiedono una ricostruzione ordinata, distinguendo gli investimenti effettivamente completati entro il 2025, quelli prenotati nel 2025 ma effettuati nel termine lungo del 2026 e quelli che non rispettano le condizioni temporali e documentali previste dalla norma.

Consulta per ulteriori dettagli il Decreto Direttoriale 28 Gennaio 2026 “Transizione 4.0. Proroga termini modelli di completamento” a questo link: https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/DD_Transizione_40-Proroga_termini_al_31_marzo_2026-nf.pdf

INAIL: il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2026

l’INAIL, con la Circolare n. 25 del 28 maggio 2026 ha fornito le indicazioni operative che disciplinano i limiti minimi di retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2026.

Ricordiamo che il premio assicurativo INAIL viene determinato sulla base di due elementi:

  • il tasso di premio relativo alla lavorazione assicurata;
  • l’ammontare delle retribuzioni imponibili, che possono essere:
  • effettive
  • convenzionali
  • di ragguaglio

Minimale di retribuzione giornaliera 202

Per l’anno 2026 INAIL ha fissato il seguente limite minimo:

€ 58,13 giornalieri, pari a € 1.511,38 mensili (su 26 giorni)

Questo valore rappresenta il minimo imponibile da considerare per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Modalità operative

La base imponibile deve essere determinata scegliendo il valore più elevato tra:

  • retribuzione contrattuale media giornaliera  
  • minimale legale (€ 58,13)

Minimale contrattuale

La retribuzione imponibile non può essere inferiore a quella prevista da:

  • contratti collettivi nazionali
  • accordi collettivi o individuali (se migliorativi)  

Retribuzioni escluse dall’adeguamento al minimale

Restano escluse le seguenti retribuzioni:

  • operai agricoli (minimale 2026: € 51,70)
  • trattamenti integrativi (malattia, infortunio, ecc.)
  • indennità di disponibilità nel lavoro intermittente
  • assegni per cantieri scuola/lavoro
  • Retribuzioni convenzionali

Per specifiche categorie si applicano retribuzioni convenzionali:

  • € 58,13 (generalità dei casi)
  • € 32,30 per categorie con limite specifico

Indicazioni INAIL per particolari tipologie di lavoro

Part-time

retribuzione oraria minima 2026 (40 ore): € 8,72

Dirigenti

imponibile basato sul massimale di rendita

Parasubordinati

imponibile mensile compreso tra:

€ 1.702,23 e € 3.161,28

  • Lavoratori autonomi riders
  • base giornaliera: € 58,13

L’operatività a carico delle aziende

Le aziende dovranno:

  • verificare che le retribuzioni imponibili rispettino il nuovo minimale 2026;
  • adeguare, se necessario, le basi di calcolo in sede di autoliquidazione INAIL;
  • controllare le specifiche regole applicabili alle diverse categorie di lavoratori;
  • prestare particolare attenzione alle fattispecie con retribuzioni convenzionali o premi speciali.

Decorrenza delle disposizioni

Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026.

Consulta la Circolare INAIL n. 25 del 28 maggio 2026 a questo link:

https://www.inail.it/portale/it/atti-e-documenti/note-provvedimenti-e-istruzioni-operative/normativa-circolari-inail/dettaglio.2026.05.circolare-inail-25-del-28-maggio-2026.html

Agenzia delle Entrate: chiarimenti sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali

Ricordiamo ai nostri Referenti che l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 2/E del 24 febbraio 2026, ha emanato i primi chiarimenti operativi in merito alla disciplina della tassazione agevolata introdotta dall’ultima Legge di Bilancio (Legge 199/2025), finalizzata a sostenere l’adeguamento salariale al costo della vita.

Le misure riguardano, in particolare, gli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e le indennità connesse al lavoro notturno, festivo e a turni, erogati nel corso del 2026, ovvero, nello specifico:

  • un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nel 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Questa agevolazione si applica con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, di importo non superiore a 33.000 euro (art.1, co-7);
  • un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 15% per le componenti del salario relative alle indennità per lavoro notturno, festivo e a turni corrisposte, nel periodo di imposta 2026, entro il limite di 1.500 euro, per i lavoratori con reddito non superiore a 40.000 euro nel 2025 (art.1, co-10,11).

In merito alla tassazione degli incrementi retributivi l'Agenzia ha chiarito, tra l’altro, che:

  • l’agevolazione riguarda gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi previsti da contratti collettivi nazionali, sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, e l’imposta sostitutiva del 5% si applica agli importi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026;
  • gli importi su cui si applica l’imposta sostitutiva sono quelli che confluiscono nella retribuzione diretta: le dodici mensilità e la tredicesima. Sono inclusi anche gli istituti retributivi indiretti quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto: la malattia, la maternità/paternità;
  • gli aumenti contrattuali beneficiano dell’imposta sostitutiva anche qualora assorbano il superminimo eventualmente riconosciuto al lavoratore;
  • se il contratto prevede che l’incremento retributivo sia riconosciuto su più anni, l’imposta sostitutiva si applicherà, comunque, alle tranches di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, comprensive anche della parte di aumento la cui erogazione sia iniziata prima del 2026.

Consulta la Circolare 2/E del 24 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate a questo link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9680913/Circolare+n.+2+del+24+febbraio+2026.pdf/a340d513-97f7-061b-108f-cbf31ceb21d9?t=1771922086590

Più tempo per il rinnovo del permesso di soggiorno per i lavoratori Extra UE

È’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.115 del 20 Maggio 2026 il D.LGS n. 83/2026, entrato in vigore il 4 giugno 2026. 

Il decreto modifica alcune norme del Testo Unico dell’Immigrazione (D.LGS n. 286/1998) e introduce un termine di 30 giorni per il rilascio del permesso di soggiorno, mentre la richiesta per il rinnovo del permesso di soggiorno può essere depositata da 90 giorni prima a 90 giorni dopo la data di scadenza (mentre ora il periodo utile va da 60 giorni prima a 60 giorni dopo).

Il nuovo modello di permesso di soggiorno elettronico conterrà la dicitura “perm. unico lavoro”.

Quanto ai tempi di rilascio, occorre evidenziare che l’art. 5 comma 9 bis del Testo Unico dell’Immigrazione, come modificato dall’art. 3 comma 1 del DL n. 146/2025, dispone che, in attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di 60 (ora 90) giorni, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa.

Tutto questo comunque vale solo in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino ad eventuale comunicazione dell’autorità di pubblica sicurezza da notificare al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno.

L’attività di lavoro può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge.

Consulta il Decreto Legislativo 16 aprile 2026, n. 83 pubblicato sulla G.U. n.115 del 20 Maggio 2026 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2026/05/20/115/sg/pdf

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sui premi di risultato: tassazione agevolata e conversione in welfare

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026, ha fornito i chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di tassazione dei premi di risultato e della loro conversione in welfare aziendale, se richiesto dal lavoratore.

Di seguito forniamo una sintesi  operativa.

Tassazione agevolata: le nuove condizioni per il 2026-2027

Per i premi di risultato e le somme legate agli utili, erogati negli anni 2026 e 2027, si applicano i seguenti parametri:

  • Aliquota imposta sostitutiva: 1%
  • Limite massimo agevolabile: € 5.000,00 lordi annui

Possibilità di conversione in welfare (in alternativa alla tassazione sostitutiva!)

L’Agenzia conferma la possibilità per il lavoratore di:

scegliere di convertire, in tutto o in parte, il premio in beni e servizi welfare, come previsto dall’art. 51 TUIR, consultabile a questo link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art51!vig=2021-08-02 );

beneficiare della totale non imponibilità fiscale e contributiva per i benefit, nei limiti previsti dalla normativa.

Chiarimenti sul nuovo massimale di € 5.000,00

Per quanto concerne il nuovo massimale di € 5.000,00, L’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti:

  • Il nuovo limite di € 5.000,00 si applica anche in caso di conversione del premio in welfare; ciò comporta che:
  • il lavoratore può scegliere la conversione;
  • l’intero importo convertibile beneficia del nuovo massimale più elevato.

ATTENZIONE! Viene confermata come condizione indispensabile che i premi siano collegati a incrementi misurabili di:

  • produttività
  • redditività
  • qualità
  • efficienza
  • innovazione
  • devono essere previsti da contrattazione collettiva;
  • il welfare deve rientrare nei limiti e nelle tipologie previste dall’art. 51 TUIR.

Sintesi delle indicazioni operative per le aziende

Le aziende, per gli anni 2026-2027, possono:

  • applicare l’imposta sostitutiva pari all’1% fino a € 5.000,00;
  • offrire ai dipendenti piani di welfare più ampi e fiscalmente efficienti;
  • gestire la conversione dei premi con maggiore flessibilità, grazie al nuovo massimale.

Consulta la Risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10065077/RISOLUZIONE+WELFARE+CLEAN+VC.pdf/450406ec-f209-362a-1dfb-cf43bd4cbd2f?t=1780996128517

Al via il Carnet ATA Digitale dal 1° giugno 2026: cosa cambia per le imprese

A partire dal 1° giugno 2026, il sistema dei Carnet ATA, lo strumento doganale internazionale che permette l'esportazione temporanea di merci, campioni commerciali e strumenti professionali verso i Paesi extra-UE aderenti, entra ufficialmente nell'era digitale.

In questa prima fase, la novità riguarderà 30 Paesi: tutti gli Stati membri dell'Unione Europea con l'aggiunta di Svizzera, Norvegia e Regno Unito.

La fase transitoria "ibrida"

Per tutti i Carnet ATA emessi dopo il 1° giugno 2026 è prevista una fase di coesistenza obbligatoria che durerà fino alla fine del 2027.

In questo periodo transitorio:

doppio supporto: il carnet cartaceo dovrà accompagnare quello digitale. Le imprese riceveranno dalla Camera di commercio sia il Carnet ATA cartaceo sia il Carnet digitale associato.

doppia registrazione: le operazioni andranno registrate su entrambi i documenti (esportazione, importazione, transito, riesportazione e reimportazione).

destinazioni: se il viaggio è diretto in un Paese che aderisce alla digitalizzazione (UE, Svizzera, Norvegia, Regno Unito), la dogana estera richiederà il tracciamento digitale; per gli altri Paesi extra-UE non ancora digitalizzati, farà fede il solo formato cartaceo.

Come funziona l'eATA in 8 passaggi

In questo periodo transitorio le imprese dovranno essere dotate, oltre che del Carnet cartaceo, anche di quello digitale, il Carnet eATA.

Per utilizzare il Carnet digitale (eATA), le imprese dovranno seguire questi passaggi:

Richiesta online: richiedi il Carnet come di consueto tramite la piattaforma telematica Cert'ò, consultabile a questo link: http://praticaicom.infocamere.it/ , previa registrazione sul portale http://www.registroimprese.it/

Ricezione credenziali: insieme al documento cartaceo, la Camera di commercio rilascia un ID e un PIN unici per il Carnet digitale, che troverai nella tua area riservata di Cert'ò

Download dell'applicazione: Il titolare (o il suo rappresentante) scarica sul proprio dispositivo mobile l'app "ATA Carnet" (disponibile gratuitamente su App Store e Google Play) o si collega al portale ATA Carnet Desktop da PC

Registrazione e accesso: effettua il login inserendo le credenziali ricevute

Download del carnet: tramite ID e PIN scarica il Carnet digitale all'interno dell'applicazione (sezione "Carnets")

Predisposizione dei viaggi: prima di recarti in dogana, seleziona le merci e genera le dichiarazioni necessarie al passaggio in dogana dall'app o da desktop (sezione "Travels"). Il sistema richiederà la firma telematica della transazione

Passaggio in dogana: al momento del controllo, presenta il QR code generato dall'app o il codice transazione alfanumerico. L'ufficiale doganale convaliderà la transazione per via digitale

Notifica di chiusura: A operazione conclusa, riceverai nell'app la notifica dell'operazione effettuata (sezione "History")

Consulta le Linee Guida per il Carnet ATA Digitale a questo link: https://www.ptpo.camcom.it/doc/news/comunica/2026/20260529-linee-guida-carnet-ATA-digitale.pdf

Il nuovo servizio telematico INAIL per la trasmissione dei Certificati Medici di Infortunio

L’INAIL, con la circolare n. 23 dell’11 maggio 2026, informa della realizzazione di un nuovo servizio telematico per l’invio dei certificati medici di infortunio sul lavoro e malattie professionali.

Il servizio fornisce una semplificazione in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali., tra cui la compilazione e trasmissione della certificazione medica in modalità telematica prevista dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall’articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

Consulta la circolare INAIL n. 23 dell’11 maggio 2026 a questo link: https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/circolari/2026/05/Circolare%20n%2023_11%20maggio%202026.pdf

Pubblicata in G.U. la Legge di Conversione del Decreto Fiscale

Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2026 è stata pubblicata la Legge n. 88/2026 (conversione del DL n. 38/2026) che introduce una serie di misure urgenti in materia fiscale.

Segnaliamo, in sintesi, le seguenti misure:

Piano Transizione 5.0: Misure fiscali in favore dei cosiddetti “esodati”

L’articolo 8 del Decreto Fiscale interviene a sostegno delle imprese rimaste escluse dal credito d’imposta Transizione 5.0 per gli investimenti in nuovi beni strumentali effettuati entro il 31 dicembre 2025, a causa dell’esaurimento dei fondi disponibili (cioè le cosiddette imprese “esodate”).

Viene confermato l’aumento all’89,77% (rispetto al precedente 35%) della misura del credito d’imposta riconosciuto per il 2026, come disposto dal Decreto n. 42/2026

Il credito d’imposta sostitutivo pari all’89,77% del credito originariamente richiesto è applicabile agli investimenti nei beni strumentali nuovi di cui agli allegati A e B della L. 232/2016e alle correlate spese di formazione del personale.

Restano confermate le condizioni di applicabilità del credito d’imposta, come già definite nel D.L. Fiscale, ovvero:

  • trasmissione, dal 7 al 27 novembre 2025, delle comunicazioni di prenotazione del beneficio (cfr. D.M. 6 novembre 2025, ed art.1 del D.L. 175/2025, conv. legge 4/2026);
  • via libera del GSE circa la correttezza della comunicazione per quel che riguarda la rispondenza dell’investimento ai requisiti di ammissibilità all’agevolazione fiscale;
  • entro il 30 aprile 2026, comunicazione del GSE ai soggetti interessati del credito d’imposta usufruibile, previa informativa all’Agenzia delle Entrate;
  • fruizione dello stesso esclusivamente in compensazione, mediante modello F24, decorsi 5 giorni dal via libera sull’utilizzabilità del credito da parte del GSE, e comunque entro il 31 dicembre 2026(con codice tributo n.7079 – cfr. R.M. 14/E/2026).
  • Verrà quindi utilizzato per intero lo stanziamento di 1,3 mld di euro, sempre per il 2026, stabilito dalla legge di Bilancio 2026 (art.1, comma 770, legge 199/2025) a copertura delle misure in favore delle imprese.

ATTENZIONE! Il credito d’imposta non è soggetto a:

  • limite generale di compensazione annuale dei crediti d’imposta e dei contributi, pari a 2 milioni di euro (articolo 34 della legge n. 388/2000);
  • limite annuale di utilizzo dei crediti d’imposta da Quadro RU della dichiarazione dei redditi, pari a 250 mila euro (articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007);
  • divieto di compensazione in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31 del decreto legge n. 78/2010).
  • Infine non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Iper ammortamento: confermata l’applicabilità anche agli investimenti in beni strumentali prodotti al di fuori dell’Unione Europea con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2026. Viene pertanto eliminato il vincolo che limitava l’iper ammortamento ai soli beni strumentali prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. L’agevolazione fiscale consiste in una maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili dall’IRPEF/IRES, differenziata a seconda dell’ammontare dell’investimento effettuato:

  • 180% per investimenti fino a 2,5 mln di euro;
  • 100% per investimenti da 2,5 mln di euro fino a 10 mln di euro;
  • 50% per investimenti da 10 mln di euro fino a 20 mln di euro.

IVA: in caso di permute la base imponibile IVA viene identificata nel valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna delle operazioni permutative, secondo quanto espressamente pattuito dalle parti nel contratto. In aggiunta a tale criterio si prevede che, comunque, tale valore non possa essere inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni.

Contributo finanziario per il fotovoltaico: si riconosce un contributo finanziario, pari a complessivi 197,7 mln di euro per il triennio 2026-2028, per gli investimenti in impianti volti all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, e per i relativi sistemi di accumulo, effettuati entro fine 2025 e oggetto delle comunicazioni trasmesse entro il 27 novembre scorso.

Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale

Ricordiamo che la norma prevede che il reddito proposto non può eccedere il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, che viene così aumentato:

  • 10%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale (ISA) pari a 10;
  • 15%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale (ISA) pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
  • 25%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale (ISA) pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.

Il Decreto Fiscale, integrando l’art. 9 del D.LGS. 13/2024, introduce due ulteriori soglie di determinazione del reddito concordato per i contribuenti con livello di affidabilità fiscale più basso. 

Si tratta nello specifico:

  • 30%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale (ISA) pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • 35%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale (ISA) pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.

Infine, l’art.7-bis, comma 3 stabilisce che il termine per aderire alla proposta di concordato per il biennio 2026-2027 è differito al 31 ottobre 2026 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), ovvero all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare).

Consulta la Legge n. 88/2026 (conversione del DL n. 38/2026) a questo link: https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7BA0CF5D9E-0000-C81A-B8E9-476A1554AE3F%7D

Ministero del Lavoro: rettifica del costo medio orario del costo del lavoro 2026 per i dipendenti da imprese dell’edilizia

La Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato il Decreto Direttoriale n. 40 del 13 maggio 2026, in merito alla rettifica del costo medio orario a livello provinciale, per il personale dipendente delle imprese del settore dell’edilizia, attività affini e delle cooperative, sulla base dei nuovi importi dei minimi tabellari a valere da maggio 2025, con decorrenza dal 13 maggio 2026, divisi per gli operai e per gli impiegati.

Consulta il Decreto Direttoriale n. 40 del 13 maggio 2026 a questo link: https://www.lavoro.gov.it/media/122738

INPS, Bonus Donne 2026: le istruzioni per fruire dell’incentivo

L’INPS, con la circolare n. 57 del 14 maggio 2026, fornisce le istruzioni per l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di donne svantaggiate e molto svantaggiate, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, introdotto dall’articolo 1 del Decreto Legge 30 Aprile 2026, n. 62.

La circolare fornisce infine le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali.

Consulta la circolare INPS n. 57 del 14 maggio 2026 a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.05.circolare-numero-57-del-14-05-2026_15260.html

INPS, Bonus Under 35 2026: le istruzioni per fruire dell’incentivo

L’INPS, con la circolare n. 55 del 14 maggio 2026, illustra le modalità per l’esonero del versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di giovani che, alla data dell’assunzione, non abbiano compiuto 35 anni di età e siano svantaggiati o molto svantaggiati, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, introdotto dall’articolo 2 del Decreto Legge 30 Aprile 2026, n. 62.

La circolare fornisce inoltre le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali.

Consulta la circolare INPS n. 55 del 14 maggio 2026 a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.05.circolare-numero-55-del-14-05-2026_15258.html

E Commerce e spedizioni di modesto valore: tutte le novità in vigore dal 1° luglio 2026 nel Comunicato di ADM

Come stabilito dall’art. 1 del Regolamento (UE) n. 2026/382 del Consiglio, dell’11 febbraio 2026 (Regolamento), che modifica il Regolamento (CE) n. 1186/2009, a decorrere dal 1° luglio 2026 viene soppressa la franchigia dai dazi all’importazione per le spedizioni di merci, inviate direttamente da un paese terzo a una persona che si trova nella UE, il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 150 euro per spedizione.

Ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento, dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028 su una spedizione di merci vendute a distanza il cui valore intrinseco non superi complessivamente 150 euro per spedizione si applicherà un dazio doganale di 3 euro per articolo.

La disposizione normativa sarà applicabile indipendentemente dal regime di riscossione IVA utilizzato (IOSS, regime speciale o IVA standard) e indipendentemente dal fatto che le merci siano dichiarate nei tracciati H1, H6 o H7.

La misura sarà applicabile fino al 1° luglio 2028; a decorrere da tale data tutte le merci del commercio elettronico, indipendentemente dal loro valore, saranno soggette all’aliquota normale del dazio.

L’applicazione delle nuove disposizioni normative ha determinato l’esigenza di modificare alcune disposizioni del Regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 della Commissione, in tema di procedure e tracciati dichiarativi.

Nelle more della pubblicazione dei regolamenti UE che introdurranno le modifiche, riportiamo in sintesi le nuove misure:

  • misure di integrazione in TARIC per il tracciato H7 e H1;
  • adeguamento della garanzia per gli operatori economici titolari dell’autorizzazione alla dilazione di pagamento DPO;
  • richiesta di un’autorizzazione DPO per gli operatori economici che non ne sono titolari;
  • modalità di contabilizzazione del dazio doganale specifico.

ATTENZIONE! Il nuovo dazio costituisce un diritto doganale (tipo tributo A00) ed è pertanto soggetto ad IVA.

Si prevede inoltre che nell’ambito degli adeguamenti dichiarativi connessi alle nuove disposizioni, sarà certamente prevista l’eliminazione del codice Regime aggiuntivo C07, attualmente utilizzato per attestare la franchigia doganale per le spedizioni di modesto valore, in coerenza con il superamento della relativa esenzione doganale.

Continueranno comunque ad essere utilizzati, a secondo i casi, i codici procedura aggiuntiva F48 (IOSS) ed F49 (regime speciale), mentre verrà introdotto il nuovo codice F53 per le operazioni di specie assoggettate ad IVA ordinaria.

Inoltre verranno progressivamente introdotti nuovi requisiti relativi agli identificativi di prodotto (“PRODUCT IDENTIFIERS”), che diventeranno obbligatori a partire dal 1° novembre 2026, alo scopo di rafforzare le attività di analisi dei rischi e i controlli sulle merci commercializzate mediante e-commerce.

Tutte le ulteriori necessarie informazioni, nonché le istruzioni di dettaglio, saranno comunque fornite con comunicazioni successive, a seguito dell’approvazione e della pubblicazione degli atti della UE.

Consulta il comunicato dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a questo link: https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6262318/AVVISO++e-commerce+.pdf/8364c309-9c29-92bd-5b7c-4d057550877a?t=1778847618152

Consulta il Regolamento (UE) n. 2026/382 del Consiglio, dell’11 febbraio 2026 (Regolamento), che modifica il Regolamento (CE) n. 1186/20

  • 11 giugno 2026
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