Iper ammortamento 2026-2028: da oggi via alle domande

Iper ammortamento 2026-2028: da oggi via alle domande

Il Decreto Interministeriale del 7 maggio 2026 (registrato ieri, 11 Giugno 2026, dalla Corte dei Conti) e il Decreto Direttoriale dell'11 giugno 2026 (pubblicato oggi, 12 Giugno 2026, sul sito del MIMIT) hanno definito nel dettaglio i perimetri, i limiti di spesa e le formule di calcolo per l'accesso alla maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, ossia l’IPERAMMORTAMENTO 2026-2028.

Già da oggi, 12 giugno 2026, dalle ore 12.00, sarà disponibile la piattaforma informatica del GSE relativa al Nuovo Piano Transizione 5.0 per la presentazione delle comunicazioni di accesso alle agevolazioni previste dalla misura.

Le imprese interessate potranno accedere alla piattaforma tramite l’Area Clienti del sito del GSE, per compilare ed inviare le comunicazioni necessarie per beneficiare dell’iper ammortamento, secondo le modalità operative previste dal decreto interministeriale allegato e alle correlate modalità operative.

L'agevolazione è relativa agli investimenti destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale. Per "struttura produttiva" si intende un sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti situati sulla medesima particella catastale (o particelle contigue), dotato di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa.

I beni ammissibili si dividono in due macrocategorie:

  • Beni per la trasformazione tecnologica e digitale: Beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa inclusi, rispettivamente, negli Allegati IV e V alla legge n. 199 del 2025.
  • Beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (FER): Investimenti in beni materiali nuovi finalizzati alla produzione di energia elettrica o termica da fonti non fossili (eolico, solare, geotermico, idraulico, biomasse, biogas, ecc.).
  • Per quanto riguarda gli impianti da fonti rinnovabili destinate all'autoconsumo, la normativa specifica le singole componenti di spesa che possono beneficiare della maggiorazione:

    • Impianti elettrici: gruppi di generazione dell'energia elettrica, trasformatori posti a monte dei punti di connessione, misuratori funzionali alla produzione e servizi ausiliari di impianto;
    • Sistemi di accumulo: impianti per lo stoccaggio dell'energia asserviti ai sistemi di generazione.
    • Impianti termici: impianti per la produzione di energia termica (e relativi accumuli) utilizzati esclusivamente come calore di processo (sono esclusi il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria) e non cedibili a terzi. Tali impianti devono prevedere l'elettrificazione dei consumi ed essere alimentati da energia elettrica rinnovabile autoprodotta o certificata.

    Gli impianti devono essere posizionati sulle medesime particelle catastali della struttura produttiva. In alternativa, possono trovarsi su particelle differenti purché connessi alla rete tramite punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla struttura, oppure situati nella medesima zona di mercato elettrico.

    Il beneficio è vincolato a rigidi tetti di potenza e di costo, volti a evitare il sovradimensionamento degli impianti rispetto ai reali consumi aziendali.

    La producibilità massima attesa dell'impianto FER non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva. Il fabbisogno viene calcolato come somma dei consumi medi annui di energia elettrica dell'esercizio precedente più i consumi equivalenti associati all'uso diretto di energia termica o combustibili. I costi sottoposti a maggiorazione non possono superare i valori specifici indicati nell'Allegato 1.

    Il diritto al beneficio decade totalmente o parzialmente se:

    • il bene viene venduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive situate all'estero durante il periodo di fruizione della maggiorazione. La decadenza si evita solo se l'impresa sostituisce il bene, nello stesso periodo d'imposta, con un bene nuovo di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
    • mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti tecnici di ammissibilità, o presenza di documentazione irregolare non sanabile.
    • mancata tenuta e conservazione dei documenti giustificativi di spesa (fatture, perizie, certificazioni contabili, documenti di trasporto).
    • impossibilità per il GSE di effettuare le verifiche e i controlli documentali o ispettivi per cause imputabili all'azienda.

    Sul sito del GSE sono disponibili la sezione dedicata, consultabile al link: https://www.gse.it/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=f99e405c-c744-4eb0-896d-c3745bb166d0&TermSetId=f781db89-55e6-424e-ad7a-014c8632fa00&TermId=ec86c2c6-980b-4ed6-8811-270255d214d2 

    e la documentazione per verificare requisiti, condizioni di accesso e istruzioni operative consultabile al link: https://www.gse.it/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=f99e405c-c744-4eb0-896d-c3745bb166d0&TermSetId=f781db89-55e6-424e-ad7a-014c8632fa00&TermId=bcd93a55-959e-445e-a634-638734168190

    Per saperne di più:

    Consulta il DM Iper ammortamento a questo link: https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/allegati/Decreto_-_Iperammortamento_2026_-nf.pdf

    Consulta il Decreto Direttoriale relativo alle modalità operative a questo link: https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/allegati/Decreto_-_Iperammortamento_2026_-nf.pdf

    Consulta il Comunicato GSE sulla piattaforma informatica a questo link: https://www.gse.it/servizi-per-te/news/nuovo-piano-transizione-5-0-apertura-della-piattaforma-informatica-per-la-presentazione-delle-richieste

    Consulta gli Allegati IV e V alla legge n.199 del 30 Dicembre 2025, per tutto quello che riguarda i Beni per la trasformazione tecnologica e digitale a questo link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025;199

    • 12 giugno 2026
    • Blog-news
    • 54 Visite