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Approvato definitivamente il DL Lavoro
Approvato in via definitiva dall’Aula del Senato il DDL di conversione del DL Lavoro - A.S.1933, nel testo già approvato dalla Camera.
La legge di conversione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (LEGGE 25 giugno 2026, n. 112 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale) ed è entrata in vigore il 28 giugno 2026.
Il provvedimento definisce un quadro di riforme d'insieme per il mercato del lavoro e di seguito una breve sintesi degli aspetti di maggiore rilevanza, con esoneri contributivi per il 2026 relativi a:
Bonus Donne 2.0 (Artt. 1 e 5): sgravio totale (fino a 650 euro/mese, elevati a 800 euro nella ZES unica del Mezzogiorno) per l'assunzione di donne svantaggiate. La durata è di 24 o 12 mesi in base alla durata della disoccupazione.
Bonus Giovani under 35 (Artt. 2 e 5): sgravio totale per massimo 24 o 12 mesi (fino a 500 euro/mese, elevabili a 650 euro nel Mezzogiorno) per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale under 35.
Bonus ZES Unica (Artt. 3 e 5): sgravio totale per i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti che assumono ultra-trentacinquenni disoccupati da almeno 24 mesi nelle regioni del Mezzogiorno.
L'importo massimo è di 650 euro/mese per 24 mesi.
Tutti i nuovi bonus richiedono il rispetto del principio di incremento occupazionale netto, l'assenza di licenziamenti nei 6 mesi precedenti e l'applicazione del "salario giusto" (trattamento non inferiore ai CCNL leader).
Limite di durata dei tirocini extracurriculari (art. 4-bis): si regolamenta la durata massima dei tirocini extracurriculari per contrastare l'uso distorto o elusivo dell'istituto dello stage. Rispetto al testo originario, l'esame alla Camera ha introdotto un vincolo per cui viene stabilito che la durata massima dei tirocini extracurriculari non può superare i 12 mesi complessivi per ciascun gruppo di imprese presso cui i tirocini sono svolti;
Esonero contributivo per la conciliazione famiglia-lavoro (art. 6): si introduce uno sgravio contributivo a favore delle aziende che implementano piani di welfare e conciliazione, subordinato al possesso della Certificazione della Parità di Genere.
L’intervento emendativo dei Relatori ha circoscritto la portata finanziaria e temporale della norma, esplicitando che l'esonero contributivo si applica esclusivamente per gli anni 2026, 2027 e 2028;
Istituzione del Tutor per la sostenibilità economica (art. 6 bis): si introduce una figura di assistenza nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati dai fondi strutturali europei.
Inserito durante l'esame in Commissione alla Camera, l'articolo attribuisce agli enti responsabili la facoltà di istituire questo profilo con funzioni di accompagnamento, orientamento e assistenza per la ricollocazione. La misura interviene a supporto dei processi di transizione occupazionale.
Le funzioni del Tutor si concentreranno su categorie specifiche di lavoratori fragili: ultracinquantenni, soggetti in condizioni di fragilità occupazionale o con gravi difficoltà di reinserimento a seguito di perdita del lavoro o riduzione significativa del reddito;
Lavoro per le persone in condizioni di disabilità (art. 6-ter): sono modificate le regole inerenti ai servizi per il collocamento mirato e le graduatorie dei lavoratori con disabilità. Introdotto alla Camera l'articolo stabilisce che i lavoratori con disabilità mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento in azienda anche qualora vengano assunti con contratto di apprendistato o a tempo determinato;
Trattamento Economico Complessivo (TEC) e "Salario Giusto" (Art. 7): si stabilisce che nel settore privato il trattamento economico complessivo (TEC) non può essere inferiore a quello definito dai CCNL stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Il rispetto di questo parametro è requisito abilitante per l'accesso a qualsiasi beneficio o sgravio contributivo del decreto.
Per dare certezza alle imprese ed evitare contenziosi, i Relatori hanno inserito il comma 4-bis, che definisce legislativamente il perimetro del TEC. Esso include: voci retributive fisse e continuative (dirette, indirette e differite), mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), indennità fisse e le prestazioni di welfare contrattuale riconosciute alla generalità dei dipendenti.
Vengono invece espressamente escluse le voci retributive discrezionali e variabili corrisposte ad personam.
Disciplina della contrattazione collettiva di prossimità (Art. 7-bis): inserito alla Camera, l'articolo introduce un controllo amministrativo sui contratti di prossimità (ex art. 8 DL 138/2011) e stabilisce l'obbligo di deposito delle intese presso il Ministero del Lavoro e l'Archivio dei Contratti del CNEL.
Se le intese derogano in senso peggiorativo alla legge o ai CCNL e riguardano aziende fino a 15 dipendenti, devono essere obbligatoriamente sottoscritte presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). Scatta inoltre l'obbligo per l'impresa di informare i lavoratori interessati per iscritto (anche via e-mail) entro 3 giorni dalla firma.
Monitoraggio e raccolta dati in materia retributiva (Art. 8): prevede un'attività informatizzata e interoperabile di raccolta e condivisione dei dati retributivi tra CNEL, INPS, ISTAT, INL e INAPP.
Nel corso dell’esame alla Camera è stata inserita la lettera b-bis, che amplia il monitoraggio delegando gli Enti a elaborare periodicamente indicatori sintetici relativi al costo della vita, al mercato delle locazioni immobiliari e ai prezzi al consumo di beni e servizi, disaggregati su base territoriale omogenea e anche a livello locale, per analizzare il reale potere d'acquisto delle retribuzioni.
Mancato rinnovo dei Contratti Collettivi (Art. 10): Introduce un meccanismo volto a penalizzare i ritardi nei rinnovi dei CCNL scaduti nel settore privato. Il testo, modificato dalla Camera, riduce i tempi di attesa e aumenta l'indennità originariamente prevista.
In caso di mancato rinnovo del CCNL entro i primi 9 mesi successivi alla scadenza (rispetto ai 12 mesi del testo originario), ai lavoratori è dovuto un adeguamento automatico a titolo di anticipazione forfettaria dei futuri incrementi. Tale acconto è pari al 50% della variazione dell'indice IPCA-NEI (al netto dei prodotti energetici importati), rispetto al 30% del testo del Governo. Sono fatti salvi i settori ad elevata stagionalità o legati ad accreditamenti sanitari con il SSN.
Obblighi di informazione dei datori di lavoro privati e Codice Unico (Art. 11): viene modificata la disciplina delle informazioni obbligatorie da rendere al lavoratore all'atto dell'assunzione (D.LGS. 152/1997).
Semplificando l'impianto originario, la Camera ha circoscritto l'obbligo ai soli datori di lavoro privati, stabilendo che il datore deve indicare esplicitamente per iscritto (entro un mese dall'inizio della prestazione) il codice alfanumerico unico assegnato dal CNEL al CCNL applicato. Tale codice dovrà comparire obbligatoriamente anche nei prospetti di paga (busta paga) dei lavoratori non dirigenti.
Organi e prestazioni delle forme pensionistiche complementari (Articoli 16-bis e
16-ter): sono stati introdotti limiti alla durata dei mandati per gli organi di amministrazione e controllo dei Fondi Pensione (esclusi quelli aperti e individuali): i mandati durano 5 esercizi e non possono essere rinnovati per più di due volte consecutive. Viene soppresso l'innalzamento al 60% della quota liquidabile in un'unica soluzione sotto forma di capitale (art.16-ter).
Di conseguenza, resta fermo il limite massimo del 50% del montante accumulato erogabile come capitale a partire dal 1° luglio 2026. La parte restante dovrà essere convertita in rendita, con la decorrenza della prestazione frazionata (minimo 5 anni) differita alla Camera dal 1° luglio al 31 ottobre 2026.
Distacco per finalità di salvaguardia occupazionale (Art. 16-quater): introdotta alla Camera, la norma avvia una sperimentazione (dall'entrata in vigore della legge di conversione fino al 31 dicembre 2029) che introduce una forte flessibilità nell'istituto del distacco del personale. Viene ammesso il distacco di uno o più lavoratori nel rispetto delle mansioni e previo accordo sindacale, anche in assenza dell'interesse proprio del datore di lavoro distaccante ed anche tra aziende non appartenenti allo stesso settore o che applicano CCNL differenti. La finalità deve essere tassativamente limitata alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla continuità produttiva o ad evitare il ricorso ad ammortizzatori sociali o esuberi. I dettagli applicativi saranno definiti da un Decreto Ministeriale entro 60 giorni.
Continuità occupazionale dei lavoratori somministrati (Art. 16-quinquies): inserito alla Camera, l’articolo ridefinisce i limiti temporali per l'utilizzo delle missioni a tempo determinato. Viene chiarito che il limite standard di 24 mesi previsto per i rapporti a termine non si applica se il lavoratore è assunto dall'agenzia di somministrazione con contratto a tempo indeterminato.
In questo caso specifico, il lavoratore può svolgere missioni a tempo determinato presso la stessa azienda utilizzatrice per un massimo di 36 mesi complessivi, fatte salve diverse soglie stabilite dalla contrattazione collettiva applicata dall'utilizzatore
Consulta la Gazzetta Ufficiale (Legge 25 Giugno 2026, N. 112 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 aprile 2026, n. 62), a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-06-27&atto.codiceRedazionale=26G00128&elenco30giorni=true
Approvato definitivamente il DL Accise 3
L’Aula del Senato ha approvato definitivamente il DDL di conversione del DL Accise 3 - A.S.1891-B, che proroga la riduzione delle accise al 6 giugno 2026. Il DDL, già approvato in prima lettura dal Senato, era stato modificato dalla Camera.
Di seguito una sintesi dei contenuti di maggiore rilevanza per le PMI industriali:
MISURE IN MATERIA DI ACCISE E CARBURANTI
Proroga della riduzione delle accise (Artt. 1, commi 1-4 e 4-bis/4-quinquies): viene esteso il periodo di riduzione temporanea delle aliquote di accisa applicate a benzina, gasolio, biodiesel, GPL e metano per autotrazione.
Rispetto ai valori di inizio 2026, lo sconto sul gasolio è confermato a 20 centesimi al litro per un primo periodo (fino al 22 maggio), per poi scendere a 10 centesimi (fino al 6 giugno) e a 5 centesimi (fino al 3 luglio) tramite il meccanismo dell'accisa mobile. Per la benzina la riduzione si attesta a 5 centesimi al litro e per il GPL a 2,5 centesimi. Il metano è azzerato.
La copertura finanziaria per il primo periodo (146,5 milioni di euro) attinge dalle sanzioni irrogate dall'AGCM;
Contrasto alle speculazioni (Art. 1-octies): viene modificata la disciplina dei controlli contro le manovre speculative sulla filiera dei carburanti. L'attività investigativa della Guardia di Finanza si concentrerà d'ora in avanti sulla verifica dei costi giornalieri di acquisto sostenuti dal titolare dell'autorizzazione petrolifera operante in regime sospensivo, anziché basarsi sui prezzi generici del greggio e dei raffinati sui mercati internazionali;
Autoconsumo di biometano (Art. 1, comma 4-quater): viene differito (a 120 giorni anziché 30 dalla legge di conversione del D.L. n. 26/2021) il termine di applicazione delle nuove regole per l'autoconsumo a distanza di biometano riservato alle industrie ad alta intensità energetica (hard-to-abate).
SOSTEGNO AI SETTORI DELL'AUTOTRASPORTO
Misure per l'autotrasporto merci e passeggeri (Artt. 1-ter e 1-novies): viene confermata e prorogata al mese di giugno 2026 l'agevolazione sotto forma di credito d'imposta per le imprese di autotrasporto merci (per compensare l'aumento del gasolio rispetto a febbraio 2026), innalzando il tetto massimo di spesa da 100 a 300 milioni di euro. Il beneficio viene inoltre esteso all'autotrasporto di persone e alle imprese di noleggio autobus con conducente (limitatamente a veicoli Euro V e VI);
Rimborso accise accelerato (Art. 1-ter, comma 7): A partire dal 1° ottobre 2026, il termine entro cui l'amministrazione finanziaria deve riconoscere il rimborso dell'accisa sul gasolio commerciale viene dimezzato da 60 a 30 giorni (come richiesto da CONFAPI nel precedente DL Accise 1). Viene introdotto l'obbligo di presentare la richiesta esclusivamente in via telematica.
INTERVENTI SU INDUSTRIA, TRASPORTI PUBBLICI E FINANZA LOCALE
Finanziamento ex ILVA (Art. 1-bis): viene introdotto un ulteriore finanziamento oneroso statale fino a 100 milioni di euro per il 2026 direttamente in favore di Acciaierie d'Italia (ADI) in amministrazione straordinaria per assicurarne la continuità operativa. La misura recepisce una decisione di compatibilità della Commissione europea già emessa a febbraio 2026;
Trasporto Pubblico Locale (Art. 1-quater): Il Fondo Nazionale per il Concorso Finanziario agli oneri del TPL viene incrementato di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, con l'obiettivo di finanziare il rinnovo contrattuale del settore;
Proroga "Rottamazione-quinquies" Enti Territoriali (Art. 1-sexies, comma 4): Si dispone lo slittamento di vari termini per l'estensione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali (carichi affidati dal 2000 al 2023) disposta dalle Regioni e dagli enti locali. La disponibilità dei dati per i debitori viene differita al 15 ottobre 2026, la presentazione della dichiarazione di adesione è spostata al periodo 16 ottobre–15 dicembre 2026, mentre il pagamento in unica soluzione (o della prima rata) viene fissato al 31 marzo 2027;
Semplificazione fiscale ISA (Art. 1-sexies, commi 1-2): Per i contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (e regimi forfettari/di vantaggio collegati), il termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA viene differito dal 30 giugno al 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione.
Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026, Legge n. 113/26 del 25 giugno 2026, consultabile a questo link:
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2026;113
Previdenza complementare: le ultime FAQ del Ministero del lavoro sul meccanismo di adesione automatica previsto dalla Legge di Bilancio 2026
Facendo seguito alle precedenti newsletter sul tema della previdenza complementare, ricordiamo ai nostri Referenti che dal 1° luglio 2026 entrano in vigore le nuove disposizioni sull'adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato.
Le nuove regole riguardano la destinazione del TFR maturando al momento dell'assunzione e distinguono tra lavoratori alla prima assunzione e lavoratori che hanno già avuto precedenti rapporti di lavoro.
Nel caso di un dipendente alla PRIMA ASSUNZIONE, quest’ultimo ha 60 giorni per scegliere se:
Nel caso di un dipendente NON DI PRIMA ASSUNZIONE che ha già aderito in passato a una forma pensionistica complementare con conferimento del TFR, ha sempre 60 giorni per indicare al nuovo datore di lavoro a quale fondo pensione destinare il TFR maturando. In questo caso non è possibile optare per il mantenimento del TFR in azienda, salvo il caso in cui la posizione nel fondo pregresso sia stata integralmente riscattata.
Per effettuare questa scelta è obbligatorio utilizzare la forma scritta. In attesa del modello ufficiale che sarà adottato con Decreto Interministeriale, è possibile utilizzare questo draft: https://lavoro.gov.it/previdenza-complementare/sites/default/files/2026-07/MODULO%20TFR3_draft.pdf
Per maggiori informazioni sulle nuove modalità di adesione automatica, sulla destinazione del TFR e sulle altre novità introdotte dal 1° luglio 2026 e le direttive COVIP in materia:
Consulta le FAQ pubblicate dal Ministero del Lavoro a questo link: https://lavoro.gov.it/previdenza-complementare/glossario-e-faq/faq
Consulta le direttive COVIP a questo link: https://www.covip.it/sites/default/files/provvedimenti/Direttive_Adesione_Automatica_19_06_2026.pdf
INPS: le retribuzioni convenzionali 2026 per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie per i lavoratori all’estero
L’INPS, con la circolare n. 66 del 18 giugno 2026, illustra l’ambito di applicazione del D.I. 29 maggio 2026 e relativo allegato, che ha individuato le retribuzioni convenzionali, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 317/1987, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi non legati da accordi in materia di sicurezza sociale.
Le disposizioni si applicano ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.
Sono quindi esclusi dall’ambito territoriale di applicazione della legge gli Stati dell’Unione europea ossia nello specifico:
Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, isola di Martinica e isole di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, isole di Reunion, Mayotte, isole di Saint Martin e di Saint Barthélemy, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia.
Per quanto riguarda il Regno Unito, a seguito dell’uscita dall’Unione Europea (c.d. Brexit) e della scadenza del termine, fissato al 31 dicembre 2020, del periodo di transizione previsto dall’Accordo di recesso, l’Unione Europea e la Comunità Europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, hanno concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione: per i lavoratori che si spostano nell’ambito dell’Unione europea la normativa di sicurezza sociale applicabile è quella contenuta nei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e successive modificazioni .
Sono infine esclusi dall’ambito di applicazione del Decreto-Legge n. 317/1987 anche la Svizzera e i Paesi aderenti all’Accordo SEE – Liechtenstein, Norvegia, Islanda – ai quali si applica la normativa dell’Unione europea.
Consulta la circolare n. 66 INPS del 18 giugno 2026 a questo link: https://www.inps.it/content/dam/inps-site/it/scorporati/circolari-e-messaggi/2026/06/Circolare_15293/Allegati/16824_Circolare-numero-66-del-18-06-2026.pdf
Consulta il D.I. 29 maggio 2026 ed il relativo allegato a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/06/11/26A02892/sg
Consulta l’articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge n. 317/1987 a questo link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987-07-31;317~art4-com1
Corte di Cassazione: la busta paga del lavoratore durante il periodo feriale
Con l’ordinanza n. 18529/2006 la Corte di Cassazione, interpretando l’art. 7 della Direttiva CE 2003/88, ha affermato che non è necessaria una perfetta coincidenza dell’importo corrisposto nel mese di ferie con le altre mensilità, essendo sufficiente che la retribuzione non sia inferiore in modo significativo.
L’esclusione di una indennità corrisposta in maniera continuativa non determina automaticamente un effetto dissuasivo nel volere richiedere le ferie, ma ogni situazione va valutata caso per caso, valutandone l’oggettività ed il peso sullo scostamento della usuale retribuzione; nel caso specifico era stato richiesto il pagamento di due indennità corrisposte nei giorni di lavoro. La Corte, confermando una decisione della Corte di Appello di Torino, ha affermato che il valore delle indennità per le quali si chiede il pagamento nel periodo feriale, non va computato a mese, ma su un intero anno, atteso che le ferie maturano su tale periodo. Lo scostamento registrato ex risultato del 3,37%, è in linea, quindi, con i principi della Direttiva Comunitaria che ammette uno scostamento poco significativo.
Consulta l’art. 7 della Direttiva CE 2003/88 a questo link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0088
L’Agenzia delle Entrate introduce 31 codici tributo per la conciliazione su atti di recupero
Ricordiamo ai nostri Referenti che in base all’articolo 38-bis del DPR n. 600/1973, l’Agenzia delle Entrate può emanare degli atti per il recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione, sia in tutto che in parte.
Con la risoluzione n. 25 del 26 giugno 2026 l’Agenzia istituisce ben 31 codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito di conciliazione mediante modello F24 (articolo 48 e seguenti del Dlgs n. 546/1992) sui citati atti di recupero (articolo 38-bis del Dpr n. 600/1973).
Consulta la risoluzione n. 25 del 26 giugno 2026 a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10065077/RIS_n_25_del_26_06_2026.pdf/b515bf1e-d41b-25b6-8698-ac4b2adad695?t=1782486378513
Consulta l’’articolo 38-bis del DPR n. 600/1973 a questo link: https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1973;600_art38bis
Corte di Cassazione: gli obblighi di informazione e formazione in materia di sicurezza sul lavoro
Con sentenza n. 14188 del 17 aprile 2026, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che gli obblighi di formazione ed informazione riguardano non soltanto i rischi che derivano dalle mansioni esercitate dal lavoratore in una prospettiva sostanzialmente statica del rapporto, ma anche i rischi connessi all’ambiente di lavoro e, comunque, all’attività lavorativa ove si inseriscono le mansioni affidate, implicando così una fase dinamica del rapporto.
Governo: pubblicato il Decreto Infrastrutture e sulla CIG per temperature estreme
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026, il Decreto Legge n. 107 del 26 giugno 2026, con disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di ulteriori disposizioni finanziarie urgenti, compreso la CIG per temperature estreme.
Consulta il Decreto Legge n. 107 del 26 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-06-26&atto.codiceRedazionale=26G00132&elenco30giorni=false
Su questo argomento informiamo i nostri Referenti che CONFAPI ANIEM Toscana ha predisposto una Guida Operativa per prevenire il rischio da colpo di calore nei cantieri ai sensi del D.LGS. 81/2008. Ricordiamo che in presenza di temperature superiori ai 35°C (reali o percepite). È possibile attivare la cassa integrazione a ore per emergenza climatica.
Consulta la Guida Pratica “Caldo” di CONFAPI ANIEM Toscana con le schede di pronto soccorso e idratazione a questo link:
https://us.list-manage.com/159DEvSOIdI?e=47e3b76ac6&c2id=f51f7088fb9806af487ec17257106d49
Il Parlamento pubblica in G.U. la Legge di conversione del “Decreto Primo Maggio”
Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026, la Legge n. 112 del 25 giugno 2026, di conversione del decreto-legge n. 62 del 30 aprile 2026, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale.
Il provvedimento introduce il principio del “salario giusto” ancorato al Trattamento Economico Complessivo (TEC) dei Contratti Collettivi stipulati dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative.
La Legge di Conversione ha previsto ulteriori novità nelle seguenti materie:
Consulta la Legge n. 112 del 25 giugno 2026, di conversione Del Decreto-Legge n. 62 del 30 aprile 2026 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026, questo link:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/06/27/26G00128/SG
INAIL: tutte le novità sulle tariffe dei Premi INAIL e del nomenclatore tariffario
L’INAIL, con la circolare n. 28 del 12 giugno 2026, fornisce chiarimenti sulle modifiche introdotte dal Decreto Ministeriale 2 aprile 2026 in merito alle modalità di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi e al nomenclatore tariffario INAIL.
L’INAIL, con la Circolare n.28 del 12/06/2026, offre una nuova definizione sulla decorrenza dei provvedimenti di rettifica dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie: dal 1° gennaio 2026 la rettifica produce effetti dal mese successivo alla comunicazione dell’Inail o alla presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, salvo particolari casi che consentono l’applicazione retroattiva.
La circolare infine chiarisce quali eventi lesivi devono essere considerati nel calcolo dell’andamento infortunistico aziendale, confermando l’esclusione degli infortuni in itinere, degli eventi riguardanti lavoratori in somministrazione e apprendisti, dei casi di infezione da Covid-19 contratta in occasione di lavoro e degli eventi per i quali sia accertata la responsabilità di un terzo estraneo al rapporto di lavoro.
Consulta la circolare INAIL n. 28 del 12 giugno 2026 a questo link:
Consulta il Decreto Ministeriale del Ministero del Lavoro di concerto con il MEF del 2 aprile 2026 a questo link:
https://www.inail.it/portale/it/atti-e-documenti/note-provvedimenti-e-istruzioni-operative/normativa-circolari-inail/dettaglio.2026.06.circ-n-28-del-12-giugno-2026.html https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7BC03F6C9D-0000-C712-B9B2-F89684CA113B%7D