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Con il messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026, l’INPS ha illustrato le misure introdotte dall’articolo 6 del decreto-legge Infrastrutture (n. 107/2026 pubblicato sulla G.U. del 26 giugno u.s.) a favore dei datori di lavoro dei settori edile, lapideo e delle escavazioni.
Il comma 1 dell’articolo 6 prevede, in particolare, “che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori dell’edilizia e affini, lapideo e delle escavazioni - rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) ai sensi di quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 - per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, determinate da eventi oggettivamente non evitabili (“EONE”), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi siano computati al fine del raggiungimento del limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile”.
Le imprese edili e degli altri settori produttivi debitamente riportati nel Messaggio INPS n. 2418 del 20 luglio 2026 possono pertanto accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria usufruendo dei seguenti vantaggi:
Le domande vanno presentate, con le consuete modalità telematiche, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’attività (es. per un evento iniziato a luglio, la domanda va inviata entro il 31 agosto).
Consulta il messaggio INPS n. 2418 del 20 luglio 2026 a questo link: https://www.inps.it/content/dam/inps-site/it/scorporati/circolari-e-messaggi/2026/07/Circolare_15325/Allegati/16882_Messaggio-numero-2418-del-20-07-2026.pdf