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Gentilissime e gentilissimi in indirizzo,
sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 3 Agosto 2026.
Questi gli argomenti trattati:
Ok all’Emendamento al D.L. Infrastrutture che sospende il recupero dell’anticipazione
Nell’ambito dell’iter parlamentare per la conversione in legge del Decreto Infrastrutture (D.L. n.107/2026 contenente disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti) la Commissione Bilancio della Camera ha approvato l’emendamento nel quale si dispone che le stazioni appaltanti, su richiesta delle imprese, potranno sospendere il recupero dell’anticipazione (art. 125 Codice dei Contratti) nei lavori in corso di esecuzione.
Tale possibilità, esercitabile fino al 31 dicembre p.v. e non applicabile ai lavori PNRR, è motivata dall’esigenza di garantire maggiore liquidità alle imprese durante l’esecuzione dei lavori contrastando, seppur come strumento finanziario temporaneo, il forte incremento dei prezzi dei prodotti energetici e dei materiali da costruzione.
La disposizione, si precisa nella relazione che accompagna la norma, configura una facoltà per le stazioni appaltanti, e non un automatismo conseguente alla domanda dell'operatore economico. La stazione appaltante è quindi chiamata a valutare la richiesta, la durata strettamente necessaria della sospensione e la compatibilità della misura con le risorse disponibili.
La norma riguarda esclusivamente gli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione. Restano pertanto fuori dall'ambito applicativo i contratti di servizi e di forniture.
Di seguito il testo dell’emendamento approvato:
1. Per fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, derivanti dai conflitti in corso nell'area del Medio Oriente, in relazione agli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione, le stazioni appaltanti sono autorizzate a sospendere, su richiesta dell'appaltatore, il recupero dell'anticipazione di cui all'articolo 125 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per il tempo strettamente necessario, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.
2. La sospensione di cui al comma 1 non si applica agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Nel provvedimento non figura invece alcun emendamento sulla disciplina del Project Financing dopo che la Corte di Giustizia U.E. ha bocciato il diritto di prelazione a favore del promotore.
Il Disegno di Legge di Conversione, dopo aver ultimato il passaggio alla Camera dei Deputati, sarà all’esame del Senato la prossima settimana per l’approvazione definitiva.
Emergenza caldo: le indicazioni INPS per accesso alla CIGO
Con il messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026, l’INPS ha illustrato le misure introdotte dall’articolo 6 del decreto-legge Infrastrutture (n. 107/2026 pubblicato sulla G.U. del 26 giugno u.s.) a favore dei datori di lavoro dei settori edile, lapideo e delle escavazioni.
Il comma 1 dell’articolo 6 prevede, in particolare, “che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori dell’edilizia e affini, lapideo e delle escavazioni - rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) ai sensi di quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 - per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, determinate da eventi oggettivamente non evitabili (“EONE”), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi siano computati al fine del raggiungimento del limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile”.
Le imprese edili possono pertanto accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria usufruendo dei seguenti vantaggi:
Le domande vanno presentate, con le consuete modalità telematiche, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’attività (es. per un evento iniziato a luglio, la domanda va inviata entro il 31 agosto).
Consulta il messaggio INPS n. 2418 del 20 luglio 2026 a questo link:
TAR Lazio: no al sopralluogo a pena di esclusione
Il TAR Lazio (Latina, Sent. n. 909 del 27 luglio u.s.) ha affermato che nessuna disposizione del Codice dei Contratti prevede il sopralluogo quale adempimento necessario per la formulazione dell’offerta.
La giurisprudenza, ha evidenziato il TAR Lazio, è concorde nel ritenere che la mancata effettuazione del sopralluogo non possa essere causa di esclusione, in ragione dell’espressa previsione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95, d. lgs. n. 36/2023.
In particolare viene precisato che “nessuna disposizione del d. lgs. n. 36/23 prevede il sopraluogo quale adempimento necessario per la formulazione dell’offerta; in questo senso, non può essere utilmente invocato l’art. 92 comma 1 d. lgs. n. 36/23, secondo cui “le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati.
Infatti, la disposizione non può essere interpretata nel senso di consentire alla stazione appaltante di prescrivere il sopralluogo a pena di esclusione dalla gara ma va intesa semplicemente come precetto indirizzato esclusivamente all’amministrazione al fine di vincolarla a parametrare i termini di partecipazione alla gara agli adempimenti propedeutici alla formulazione dell’offerta”.
Consiglio di Stato: obblighi dichiarativi dell’impresa possono configurare grave illecito professionale
Il Consiglio di Stato (Sent. n. 6078 del 24 luglio u.s.) è intervento sulle dichiarazioni che coinvolgono gli operatori economici in sede di partecipazione alle gare.
La giurisprudenza, sia sotto il vigore del precedente Codice dei Contratti Pubblici che del nuovo, è unanime nel ritenere che non spetti all’operatore economico alcun “filtro valutativo” sui fatti da dichiarare, sussistendo, al contrario, un “principio di doverosa onnicomprensività della dichiarazione tale da consentire alla stazione appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le opportune valutazioni di sua competenza” (cfr. Consiglio di Stato, V, 25 luglio 2018, n. 4532).
Aggiungono i Giudici che l’omissione di informazioni rilevanti, come quella di specie, è idonea ad integrare pienamente la fattispecie del grave illecito professionale, atteso che l’art. 98, comma 3, del Codice dei Contratti qualifica come illecito professionale la condotta dell’operatore che abbia “fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”.
L’omissione riguardava, nell’ambito di un appalto di servizi, la decadenza dall’aggiudicazione di una gara analoga per grave inadempienza professionale, omissione che non avrebbe consentito al Comune di formulare un consapevole giudizio di affidabilità della società.
Il Consiglio di Stato ha confermato “l’assoluta gravità e rilevanza della circostanza omessa … che concerne un provvedimento di decadenza da un’aggiudicazione relativa a un servizio del tutto analogo a quello oggetto di gara, intervenuto nell’anno 2024, dunque in un’epoca recentissima rispetto alla procedura di specie. La decadenza, disposta dal comune …. era motivata dalla impossibilità oggettiva a carico dell’aggiudicatario di procedere all’adempimento delle prestazioni dedotte in appalto.
TAR Sicilia quote esecuzione lavori in R.T.I. devono essere fissate in sede di partecipazione alla gara
Il TAR Sicilia (Sent. n. 2277 del 28 luglio u.s.) è intervenuto sulla possibilità di modificare le quote di esecuzione lavori nell’ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese.
L’impegno ad eseguire l’appalto, sulla base di una determinata ripartizione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo, deve essere già definito al momento in cui si partecipa alla gara perché in questo modo le imprese raggruppate formalizzano nei loro rapporti e nei confronti dell’Amministrazione la misura entro la quale si assumeranno l’esecuzione del contratto.
Questo impegno non può essere modificato in corso di gara, attraverso il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante (soccorso istruttorio che non può essere utilizzato per porre rimedio ad errori contenuti nell’offerta perché sarebbe altrimenti alterato il principio della par condicio tra i concorrenti).
Secondo il TAR, la possibilità di modifica successiva delle quote di esecuzione dei lavori, ammessa (previa autorizzazione della stazione appaltante) dall’art. 30, comma 2, dell’allegato II.12 del Codice Appalti non esclude affatto (ma anzi postula) la necessità che la suddivisione indicata nell’offerta sia corretta e completa e dunque la necessità che le quote riferite nell’offerta a ciascuna impresa siano “stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato”, non potendo la suddetta facoltà di eventuale modifica successiva, in fase di esecuzione, costituire una sorta di rimedio postumo all’incompleta, inesatta o inammissibile indicazione impegnativa contenuta nell’offerta”