Newsletter Ambiente & Sicurezza del 7 Agosto 2026

Newsletter Ambiente & Sicurezza del 7 Agosto 2026

MUD 2026: sanzioni per presentazione tardiva, omessa o incompleta

Ricordiamo ai nostri Referenti che la trasmissione tardiva della Comunicazione MUD 2026 (o l'invio per annullare e sostituire una precedente dichiarazione inesatta o incompleta) può essere effettuata entro il termine del 1° settembre 2026, ed è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 160,00.

Per saperne di più consulta le FAQ predisposte da ECOCAMERE al seguente link: https://www.ecocamere.it/faqs/MUD

ATTENZIONE! La presentazione oltre a tale termine, o l'omessa/incompleta presentazione, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro (comma 1 dell'art. 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006)

CBAM: L’UE estende il meccanismo alla filiera dell'acciaio a valle. Accolte alcune istanze di CONFAPI a tutela delle PMI

Il Parlamento Europeo ha pubblicato il testo approvato dalla Commissione ENVI sulla proposta di Regolamento per l'estensione del CBAM (UE 2023/956).

Nel testo approvato dalla Commissione Ambiente sono state accolte alcune delle proposte sollevate da CONFAPI per colmare i vuoti normativi che rischiavano di penalizzare i trasformatori del nostro Paese, anche se non sono stati confermati tutti gli emendamenti già approvati dalla Commissione Industria (ITRE)

In particolare relativamente a:

deduzioni del prezzo del carbonio estero: è stata introdotta l’obbligatorietà della Commissione di promuovere l’interoperabilità dei sistemi e l’allineamento dei sistemi MRV (Monitoraggio, Rendicontazione e Verifica - emendamento 35 e 77), anche se non è stata accolta l’adozione di una “White list” automatica come proposto da CONFAPI;

semplificazioni e strumenti gratuiti per le PMI: è stato introdotto il principio di proporzionalità per le PMI (emendamento 15) ed è stato introdotto l’art. 10b che stabilisce che l'UE deve fornire supporto e assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo (dando priorità ai Paesi meno avanzati - LDC) per aiutarli ad adeguarsi alle regole del CBAM (emendamento 58).

In concreto, per evitare che la rendicontazione delle emissioni si trasformi in una barriera commerciale, la Commissione Europea mette a disposizione risorse e competenze focalizzate su quattro ambiti strategici:

  • Misurazione e verifica delle emissioni (MRV) aiutando governi e imprese locali a comprendere e applicare gli standard di monitoraggio richiesti dall'UE.
  • Contabilità del carbonio sviluppando metodologie nazionali per il calcolo delle emissioni che siano perfettamente allineate con quelle europee.
  • Digitalizzazione e gestione dati distribuendo software e strumenti digitali, affiancati dalla relativa formazione, per semplificare la raccolta e l'invio delle dichiarazioni CBAM.
  • Sviluppo di politiche climatiche locali sostenendo la creazione di sistemi nazionali di carbon pricing (tasse ambientali o mercati delle emissioni) nei Paesi terzi, così da favorire l'interoperabilità e permettere di detrarre dal CBAM quanto già pagato all'origine.

Questa assistenza si traduce sul campo in corsi di formazione gestiti da esperti (anche attraverso canali consolidati come lo strumento TAIEX), nel rilascio di linee guida metodologiche e software dedicati, nel rafforzamento delle istituzioni locali e in un dialogo cooperativo permanente.

E' stata inserita una sorta di clausola di salvaguardia d'emergenza all'interno del Regolamento CBAM (aggiungendo il paragrafo 8a all'Articolo 30, che riguarda il riesame e la revisione della legge – emendamento 82). Si stabilisce cosa succede se l'applicazione del CBAM finisce per causare — o per aggravare — una grave crisi di prezzo sul mercato interno dell'Unione Europea a causa di eventi straordinari, imprevedibili e indipendenti dalla volontà dell'UE (come grandi shock geopolitici, guerre o impennate improvvise dei costi energetici). Se questi rincari eccezionali su prodotti chiave come acciaio, alluminio o fertilizzanti arrivano a danneggiare seriamente l'industria europea, la Commissione Europea ha il compito di intervenire.

Dopo aver analizzato obiettivamente la situazione, la Commissione può presentare proposte legislative per reindirizzare i proventi incassati tramite il CBAM direttamente a favore dei settori industriali europei colpita dalla crisi.

In altri termini, se l'applicazione del CBAM (sommata a crisi estere) fa incrementare il costo delle materie prime essenziali per l'industria manifatturiera europea, l'UE si dota di uno strumento rapido per "restituire" quei fondi alle imprese sotto forma di aiuti o compensazioni evitando che il CBAM diventi un fattore auto-distruttivo per la competitività delle filiere europee a monte e a valle (downstream) durante momenti di crisi macroeconomica.

Questo meccanismo di supporto non è permanente: la deviazione dei fondi resta attiva soltanto per il periodo strettamente necessario a superare l'emergenza, fino a quando il mercato non torna alla normalità;

Definizione di Resource Shuffling (riorganizzazione artificiosa dei flussi commerciali diretta a reindirizzare verso l'UE i beni a minori emissioni senza un reale aumento della capacità low-carbon complessiva (Emendamento 42, 43), classificandolo come una pratica abusiva e un tentativo d'elusione del CBAM;

Applicazione di Valori di Default Ex-Ante prevedendo che per i Paesi e le combinazioni di beni a rischio elusione/abuso, verranno applicati sistematicamente i valori di default: l'importatore potrà utilizzare i valori effettivi solo fornendo prove stringenti e verificate (Emendamento 13, 53);

Tracciabilità e "Melt and Pour" prevedendo che nei riesami delle dichiarazioni CBAM su emissioni effettive, potrà essere richiesta la prova dell'impianto di produzione effettivo e, ove rilevante, l'attestazione dell'impianto in cui è avvenuta la colata e fusione (MELT AND POUR) tramite certificato di collaudo (MILL CERTIFICATE) (Emendamento 49, 62);

Per quello che riguarda i rottami le emissioni nel rottame di alluminio pre-consumer vengono considerate nel calcolo (Emendamento 16, 17); per il rottame di acciaio preconsumer, le emissioni devono essere monitorate e dichiarate, ma non vengono computate direttamente nel calcolo delle emissioni incorporate nel bene (Emendamento 17); per il rottame post-consumer sono richieste verifiche e ispezioni sul campo per dimostrarne l'effettiva origine ed evitarne la classificazione impropria (Emendamento 17, 47).

Per quello che riguarda l’estensione dei Codici TARIC (emendamento 83) sono stati confermati i seguenti codici:

  • 7312 90 00 (trecce, imbracature e manufatti simili, di ferro o di acciaio (esclusi gli articoli isolati per l'elettricità);
  • 7314 12 00 (Tele metalliche senza fine, di fili di acciaio inossidabile, per macchine);
  • 7314 20 10 (Grigliati, reti e reticolati, saldati alle intersezioni, con maglie di superficie >= 100 cm², di fili di ferro o di acciaio ad aderenza migliorata (con intagli, rilievi o incavi), con dimensione massima della sezione >= 3 mm);
  •  7314 20 90 (Grigliati, reti e reticolati, saldati alle intersezioni, con maglie di superficie >= 100 cm², di fili di ferro o di acciaio con dimensione massima della sezione >= 3 mm (diversi da quelli ad aderenza migliorata);
  • 7314 42 00 (Grigliati, reti e reticolati, di fili di ferro o di acciaio, non saldati alle intersezioni, rivestiti di plastica);
  • 7314 50 00 (Lamiera stirata, di ferro o di acciaio);
  • 7317 00 20 (Punte, chiodi, puntine da disegno, bullette, graffette ondulate o smussate e manufatti simili, di ferro o di acciaio, anche con testa di altra materia, ad esclusione di quelli con testa di rame);
  • 7317 00 60 (Punte, chiodi, puntine da disegno, bullette, graffette ondulate o smussate e manufatti simili, di ferro o di acciaio, anche con testa di altra materia, ad esclusione di quelli con testa di rame);
  • 7317 00 80 (Punte, chiodi, puntine da disegno, bullette, graffette ondulate o smussate e manufatti simili, di ferro o di acciaio, anche con testa di altra materia, ad esclusione di quelli con testa di rame).

La proposta di regolamento con le modifiche apportate dalla Commissione Ambiente sarà votata dalla plenaria del Parlamento europeo a settembre

Consulta il Testo approvato dalla commissione ENVI a questo link: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-10-2026-0201_EN.html#_section1

RENTRI: online la piattaforma per la consultazione dei dati sulla tracciabilità dei rifiuti

Informiamo i nostri Referenti che è disponibile sul portale RENTRI la nuova piattaforma pubblica del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) che consente di consultare i dati sulla tracciabilità dei rifiuti raccolti attraverso il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.

La piattaforma rende disponibili elaborazioni statistiche aggregate relative ai rifiuti, pericolosi e non pericolosi, prodotti, movimentati e gestiti dagli operatori soggetti all'obbligo di iscrizione al RENTRI. I dati, acquisiti tramite interoperabilità con il sistema, possono essere consultati attraverso specifici filtri per ambito territoriale, tipologia di rifiuto e operazione di trattamento.

ATTENZIONE! Le informazioni sono presentate esclusivamente in forma aggregata e non consentono di risalire ai dati delle singole imprese.

Il nuovo servizio è alimentato dai dati trasmessi dagli operatori iscritti al RENTRI e fornisce una rappresentazione costantemente aggiornata della produzione e della gestione dei rifiuti, contribuendo a migliorare le attività di monitoraggio, analisi e pianificazione delle politiche ambientali.

La piattaforma è accessibile nella sezione "Area consultazione" del portale RENTRI, consultabile a questo link: https://www.rentri.gov.it/area-consultazione

Albo Nazionale Gestori Ambientali: modalità di utilizzazione codici dell’Elenco Europeo dei Rifiuti

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali con la Circolare n. 7 del 14 luglio 2026 chiarisce che possono essere utilizzati, ai fini dell’iscrizione nella categoria 1, i codici EER non identificati nel capitolo 20 dell’elenco europeo dei rifiuti come previsti dall’allegato 1 al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026. Possono inoltre essere utilizzati, ai fini dell’iscrizione nella categoria 4 o 5, determinati rifiuti identificati esclusivamente con i codici EER del capitolo 20, ma che, per la loro origine, possono essere classificati come rifiuti speciali.

Consulta la Circolare n. 7dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del 14 luglio 2026 a questo link: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/191-Circ07_14.07.2026_3.pdf

MASE e Centro di Coordinamento RAEE siglato l’accordo per potenziare la raccolta dei RAEE in istituzioni e aziende

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Centro di Coordinamento RAEE hanno sottoscritto un accordo (clicca QUI) per rafforzare la rete dei punti di conferimento su tutto il territorio nazionale e dare nuovo impulso alla raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

L’intesa apre alla possibilità per aziende e istituzioni, a partire dal MASE stesso, di attivare convenzioni con il Centro di Coordinamento RAEE per organizzare attività dedicate alla raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

In concreto, queste realtà potranno realizzare presso i propri spazi depositi dedicati, dove raccogliere sia i propri RAEE “Dual Use” generati internamente presso le specifiche strutture, ma anche i piccoli rifiuti elettrici ed elettronici portati da dipendenti e utenti dai propri domicili. I RAEE così raccolti saranno successivamente presi in carico dall’organizzazione del Centro di Coordinamento RAEE che attraverso i Sistemi Collettivi dei Produttori di AEE avvierà a corretto trattamento quanto raccolto.

Con il termine RAEE “Dual Use” si intendono i rifiuti che si generano presso le sedi di realtà commerciali, aziende e istituzioni e che, per natura e quantità, possono essere assimilati ai RAEE di origine domestica, quali, ad esempio, frigoriferi, forni a microonde, monitor, PC, tablet e smartphone.

L’accordo guarda inoltre allo sviluppo di iniziative congiunte in materia di economia circolare, come la realizzazione di campagne di sensibilizzazione pubblica, patrocinate dal MASE, e il monitoraggio dei risultati sui RAEE raccolti.

Alla base dell’intesa c’è un impegno condiviso dalle parti: aumentare i volumi di RAEE avviati a riciclo e migliorare la capillarità della raccolta potendo contare sull’efficienza dell’intera filiera, dal ritiro al trasporto, fino al trattamento e alla preparazione per il riutilizzo svolta da impianti autorizzati e certificati dal Centro di Coordinamento RAEE.

L’obiettivo è contribuire così alla tutela ambientale e alla diffusione di modelli sempre più sostenibili di gestione dei rifiuti elettronici.

Consulta l’accordo tra Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Centro di Coordinamento RAEE a questo link: https://www.cdcraee.it/news/mase-e-centro-di-coordinamento-raee-insieme-per-rafforzare-la-raccolta-dei-raee/

Pubblicate la Circolare n. 8/2026 e le Deliberazioni n. 4 e n. 5/2026 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali

L'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato la Circolare n. 8 del 23 luglio 2026 e le Deliberazioni n. 4 e n. 5 del 22 luglio 2026, che contengono le disposizioni operative per l'applicazione della Decisione Delegata (UE) 2025/934 sull'aggiornamento dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) con specifico riferimento ai rifiuti di batterie e la disciplina della Nuova Categoria 2-Quater riservata ai liberi professionisti che effettuano attività manutentive.

Circolare n. 8/2026: aggiornamento dei codici EER dei rifiuti di batterie

La Circolare n. 8/2026 fornisce le indicazioni operative per l'attuazione della Decisione delegata (UE) 2025/934, che modifica l'elenco europeo dei rifiuti introducendo nuovi codici EER per i rifiuti di batterie e aggiornando alcuni codici già esistenti.

In particolare la circolare prevede queste date:

14 ottobre 2026: le imprese iscritte all'Albo, nonché quelle che intendono iscriversi, possano richiedere, mediante istanza telematica, l'inserimento dei nuovi codici EER;

9 dicembre 2026: l'Albo provvederà all'adeguamento d'ufficio dei codici EER sostituiti nelle autorizzazioni delle imprese già iscritte.

Gli allegati alla circolare riportano la tabella di correlazione dei codici oggetto di adeguamento automatico e l'elenco completo dei nuovi codici EER introdotti dalla Decisione europea.

Deliberazione n. 4/2026: istituzione della Categoria 2-Quater

Con la Deliberazione n. 4/2026 il Comitato nazionale ha istituito la nuova categoria 2-quater, prevista a seguito della modifica dell'art. 212, comma 5, del D.lgs. 152/2006 introdotta dalla legge n. 50/2026.

La categoria è riservata ai liberi professionisti iscritti in albi professionali che, nell'ambito delle attività manutentive previste dai rispettivi ordinamenti, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare la raccolta e il trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti.

La deliberazione definisce i requisiti di iscrizione, la documentazione da presentare, il procedimento istruttorio e le condizioni di esercizio dell'attività. L'iscrizione ha validità quinquennale, non consente il trasporto di rifiuti pericolosi ed entra in vigore il 15 ottobre 2026.

Deliberazione n. 5/2026: modelli di provvedimento

La Deliberazione n. 5/2026 approva i modelli di provvedimento di iscrizione e di diniego dell'iscrizione nella categoria 2-quater, che saranno utilizzati dalle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo. Anche tale deliberazione entrerà in vigore il 15 ottobre 2026.

Consulta la Circolare n. 8/2026 a questo link: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/192-Circ08_23.07.2026.pdf

Consulta la Deliberazione n. 4 2026 a questo link: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/News/DEL4_22.07.2026

Consulta la Deliberazione n. 5 2026 a questo link: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/News/DEL5_22.07.2026

  • 07 agosto 2026
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