Newsletter Edilizia, aggiornamento al 6 Agosto 2026

Newsletter Edilizia, aggiornamento al 6 Agosto 2026

Gentilissime e gentilissimi in indirizzo,

sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 6 Agosto 2026.

Questi gli argomenti trattati:

La Camera approva il D.L. Infrastrutture

L’Aula della Camera ha approvato la conversione in legge del “Decreto Infrastrutture” (D.L. n.107/2026) che, come già anticipato, contiene la norma sulla sospensione temporanea per il recupero dell’anticipazione negli appalti.

L’iter parlamentare è stato rallentato per la necessità di verifiche sulla disciplina relativa all’affidamento dei servizi Intercity 2027-2041 (valore complessivamente 3 miliardi nell’ambito dei progetti PNRR).

Sulla questione si è aperto un confronto con l’Unione Europea che riguarda, in particolare, la possibilità di affidamento in un lotto unico; la Camera, nell’approvare il testo, ha eliminato la possibilità di indire la gara anche con un lotto unico.

Il testo passa ora all’esame del Senato per la definitiva conversione in legge (scadenza 25 agosto 2026).

La ridefinizione del P.F. dopo la sentenza Europea: scompare il Diritto di Prelazione

Dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea del febbraio 2026 che ha ritenuto il diritto di prelazione incompatibile con i principi di concorrenza e parità di trattamento, il Governo ha elaborato un nuovo testo della norma del Codice Appalti (art. 193) coerente con le indicazioni sancite nella sentenza stessa e che sarebbe stato già condiviso in sede europea.

La norma, che dovrebbe essere approvata a settembre, supera definitivamente il meccanismo della prelazione, introduce un sistema competitivo tra più operatori fin dalle fasi iniziali della procedura, riducendo in modo significativo gli oneri progettuali dell’avvio.

Si valorizzano la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo che diverrebbero le procedure ordinarie per l’affidamento delle concessioni attraverso la finanza di progetto: la gara iniziale sarebbe solo sullo studio di fattibilità composto da relazione generale, descrizione tecnica sulle caratteristiche territoriali, elaborati grafici, quadro economico, cronoprogramma e relazione gestionale.

Ai soggetti proponenti sarà comunque riconosciuto un rimborso come “remunerazione delle spese progettuali sostenute dagli operatori economici non aggiudicatari chiamati a presentare l’offerta finale, che possono essere rimborsate entro il limite complessivo del 3 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara”.

Tra i criteri di aggiudicazione potranno essere previsti meccanismi premiali sulla base degli “obiettivi di innovazione, sostenibilità, sviluppo, efficientamento dell’offerta pubblica di lavori e servizi, digitalizzazione”.

ANAC su modifiche contrattuali e varianti

Con la delibera n. 279/2026, l'ANAC si è pronunciata su un appalto di lavori disciplinato dal previgente Codice Appalti (d.lgs. n. 50/2016), affrontando il tema delle modifiche contrattuali e delle varianti in corso d'opera.

Dopo aver rilevato che il progetto esecutivo era stato validato e posto a base di gara in assenza di alcuni dei necessari permessi e autorizzazioni previsti dalla normativa, l’Autorità ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui la validazione costituisce l'atto con il quale, all'esito positivo della verifica progettuale, viene attestata l'effettiva eseguibilità del progetto.

Con riferimento alle modifiche contrattuali, ha inoltre chiarito che, ai fini della verifica del limite del 50% previsto dall'art. 106, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, il valore di ciascuna variante deve essere calcolato con riferimento al valore del contratto originario e non a quello risultante dalle precedenti modifiche.

L’ANAC ha altresì richiamato le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2026 in materia di aggiornamento dei prezzi negli appalti di lavori. Con riguardo alle varianti in corso d'opera, l'Autorità ha escluso che quelle relative alla bonifica bellica possano essere ricondotte alle circostanze impreviste e imprevedibili di cui all'art. 106, comma 1, lett. c), del D.LGS. n. 50/2016. Ha rilevato, infatti, che il ripetuto rinvenimento di ordigni inesplosi è riconducibile a un'inadeguata valutazione degli esiti delle indagini svolte nella fase progettuale.

In conclusione, l'Autorità ha rilevato l'assenza dei presupposti per la validazione del progetto, l'illegittimità della modifica contrattuale introdotta dopo l'aggiudicazione mediante una clausola non prevista negli atti di gara e la non corretta qualificazione delle varianti relative alla bonifica bellica.

40 milioni ai piccoli Comuni per la manutenzione strade

Il MIT ha destinato ulteriori 40 milioni di euro al Fondo Piccoli Comuni, finanziando 292 nuovi interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali attraverso lo scorrimento della graduatoria 2025.

Le risorse sono state stanziate dal Decreto-Legge “Commissari” (DL n. 32 del 2026) e fanno riferimento alla graduatoria già approvata delle istanze per l’accesso al "Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni", destinato ad interventi (di importo massimo di 150mila euro) di messa in sicurezza e manutenzione di strade nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il provvedimento assegna i fondi seguendo l’ordine della graduatoria approvata con decreto MIT n.81 del 23 dicembre 2025, consultabile a questo link: https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2025-12/m_inf.AC8EAEE.REG_DECRETI_R_.0000081.23-12-2025.pdf

In meno di tre anni, le risorse complessive del Fondo raggiungono 92,3 milioni di euro, consentendo di sostenere 715 Comuni con meno di 5.000 abitanti.

Nelle prossime settimane sarà inoltre pubblicato il bando 2026, con una dotazione di 10 milioni di euro destinata ai Comuni che non hanno ancora ricevuto finanziamenti.

Consiglio di Stato su mancata attivazione verifica anomalia

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 5747/2026) si è pronunciato su una controversia relativa all’aggiudicazione di un appalto di lavori e, in particolare, sulla determinatezza dell’offerta tecnica ed economica e sulla mancata attivazione della verifica facoltativa dell’anomalia (art. 110 del d.lgs. n. 36/2023).

Il TAR aveva respinto il ricorso presentato dalla seconda classificata, ritenendo che la documentazione richiesta dalla lex specialis fosse stata regolarmente prodotta e che le migliorie proposte risultassero adeguatamente descritte nella documentazione di gara. Aveva inoltre rilevato che la valorizzazione economica delle migliorie rispondeva a una scelta commerciale dell’operatore economico, idonea a rendere determinato il contenuto dell’offerta.

Il Consiglio di Stato ha condiviso tale valutazione, osservando che il contenuto dell’offerta risultava sufficientemente determinato, alla luce delle modalità di formulazione dell’offerta e dell’impegno assunto dall’aggiudicataria a sostenere i costi necessari per l’adeguamento del progetto alle migliorie proposte.

Con riferimento alla verifica dell’anomalia, la sentenza richiama il principio secondo cui la verifica facoltativa prevista dall’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 rientra nell’apprezzamento discrezionale della stazione appaltante e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto in presenza di una manifesta irragionevolezza della relativa decisione.

  • 07 agosto 2026
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