Newsletter Edilizia, aggiornamento al 8 Giugno 2026

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ANAC: la Stazione Appaltante non deve oscurare i dati dell’offerta

Nel Comunicato n. 10 del 6 maggio u.s., l’ANAC precisa che la stazione appaltante non deve oscurare dati e informazioni dell’offerta tecnica al fine di consentire all’operatore economico interessato di contestare prontamente ed efficacemente innanzi al giudice la correttezza del procedimento.

A supporto di tale posizione e dell’esigenza di tutelare l’interesse pubblico alla trasparenza, vengono riportati i contenuti normativi e le più recenti pronunce giurisprudenziali.

In particolare, l’Autorità ricorda nel Comunicato come l’art. 36 del Codice dei contratti pubblici preveda “l’ostensibilità integrale a tutti i candidati e agli offerenti non definitivamente esclusi, dell’offerta dell’operatore economico aggiudicatario, unitamente ai verbali e agli atti, dati e informazioni presupposti dell’aggiudicazione, nonché la reciproca messa a disposizione degli stessi documenti relativi agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria, salvo eventuale oscuramento in tutto o in parte dell’offerta tecnica a fronte di una specifica richiesta dell’operatore economico”.

Il Consiglio di Stato, con parere n. 61 del 2026, ha inoltre chiarito che “quanto ai documenti messi a disposizione sulla piattaforma digitale non vi è ragione di oscurare alcun dato, notizia o informazione, salvo in tutto o in parte l’offerta tecnica per la quale l’operatore abbia indicato le relative ragioni e le stesse siano state accolte”.

ANAC: indicazioni sul Project Financing

Con il parere n. 13 del 6 maggio u.s., l’ANAC è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa in materia di project financing a seguito dell’evoluzione della disciplina, anche a seguito del decreto correttivo al Codice Appalti (D.LGS. 209/2024).

L’istanza presentata da un Comune riguardava un progetto di efficientamento energetico, manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione rispetto al quale si chiedeva se trovassero applicazione le disposizioni dell’art. 193 del Codice, nella versione antecedente al Correttivo, oppure se in virtù della presentazione dell’aggiornamento del progetto di fattibilità in data 23 gennaio 2025, trovasse applicazione la nuova norma attualmente in vigore.

L’Autorità ha precisato che la disciplina della procedura di project financing di cui all’art. 193 del d.lgs. 36/2023, come novellata dal D.LGS. 209/2024, non si applica “ai procedimenti di finanza di progetto in corso...”  alla data di entrata in vigore del suo nuovo testo normativo, ossia il 31 dicembre 2024, intendendosi per procedimenti in corso “le procedure per le quali è stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilità per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto” comprensiva di tutti i documenti: progetto di fattibilità, bozza di convenzione, piano economico-finanziario asseverato, specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e indicazione dei requisiti del promotore.

La proposta – precisa ANAC – deve essere completa di tutti i citati documenti (incluso il PEF asseverato). In mancanza di uno o più di tali documenti, la proposta resta “incompleta” e non può produrre gli effetti previsti dall’art. 193, comma 3, nemmeno ai fini della qualificazione di “procedimento in corso”.

Pertanto, anche ai fini dell’individuazione del criterio temporale e dell’assoggettamento alla norma, non basta che prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina sia stato depositato un documento denominato “proposta”: occorre che siano presenti tutti i requisiti di validità, (quindi tutti i documenti) che completano la presentazione della proposta e che consentono di far decorrere gli effetti giuridici.

Precisa, infine, l’ANAC che eventuali rettifiche/aggiornamenti alla proposta, presentati successivamente e in via autonoma dal privato, “non sembrano incidere sulla disciplina applicabile alla relativa procedura … se trattasi di modifiche di dettaglio della proposta medesima, tali da mantenere fermi i tratti essenziali della stessa. Diversamente, laddove il proponente in via autonoma presenti nuovamente la proposta de qua, con caratteristiche sostanzialmente differenti dalla precedente, qualificabile, in quanto tale, come nuova proposta/nuovo impulso del privato, la stessa deve ritenersi soggetta alla disciplina nel frattempo intervenuta, quindi alle novellate disposizioni dell’art. 193 del Codice”.

PNRR: chiarimenti del MIT sull’ultimazione lavori

Nella gestione della parte finale dei lavori PNRR arriva un importante chiarimento del MIT in risposta a un’interrogazione parlamentare dell’On. Erica Mazzetti (Responsabile Dipartimento Lavori Pubblici di Forza Italia): il certificato di ultimazione lavori resta valido ai fini della rendicontazione anche in presenza di lavorazioni residuali di modesta entità, purché queste non incidano sulla funzionalità dell’opera.

Il MIT, richiamando quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lettera t), dell’Allegato II.14 del Codice dei Contratti, precisa che “il direttore dei lavori può emettere il certificato di ultimazione anche qualora residuino lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull’uso dell’opera” aggiungendo che “ai fini della dimostrazione del raggiungimento del target PNRR assume rilievo esclusivamente la data di emissione del certificato”.

Restano invariati i termini previsti per collaudo tecnico-amministrativo e certificato di regolare esecuzione; nella risposta ministeriale si evidenzia che “il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’articolo 50, comma 7, del codice dei contratti pubblici, è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto, mentre il collaudo tecnico-amministrativo, ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del medesimo codice, deve essere di regola completato non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori”.

Pubblicata la Legge di Conversione del Decreto Fiscale

Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 maggio u.s. è stata pubblicata la Legge n. 88/2026 (conversione del DL n. 38/2026) che introduce una serie di misure urgenti in materia fiscale che impattano anche sul settore delle costruzioni.

Si segnalano, in particolare, le seguenti misure:

“Transizione 5.0”: si prevede l’aumento all’89,77% del credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti effettuati entro la fine del 2025. L’intervento riguarda in particolare le imprese che non erano riuscite ad accedere all’agevolazione a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili.

Iper ammortamento: confermata l’applicabilità anche agli investimenti in beni strumentali prodotti al di fuori dell’Unione Europea con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2026. Viene pertanto eliminato il vincolo che limitava l’iper ammortamento ai soli beni strumentali prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. L’agevolazione fiscale consiste in una maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili dall’IRPEF/IRES, differenziata a seconda dell’ammontare dell’investimento effettuato:

  • 180% per investimenti fino a 2,5 mln di euro;
  • 100% per investimenti da 2,5 mln di euro fino a 10 mln di euro;
  • 50% per investimenti da 10 mln di euro fino a 20 mln di euro.

IVA: in caso di permute la base imponibile IVA viene identificata nel valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna delle operazioni permutative, secondo quanto espressamente pattuito dalle parti nel contratto.

In aggiunta a tale criterio si prevede che, comunque, tale valore non possa essere inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni.

Contributo finanziario per il fotovoltaico: si riconosce un contributo finanziario, pari a complessivi 197,7 mln di euro per il triennio 2026-2028, per gli investimenti in impianti volti all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, e per i relativi sistemi di accumulo, effettuati entro fine 2025 e oggetto delle comunicazioni trasmesse entro il 27 novembre scorso.

Consulta la Legge n. 88/2026 (conversione del DL n. 38/2026)  a questo link: https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7BA0CF5D9E-0000-C81A-B8E9-476A1554AE3F%7D

Consiglio di Stato su mancata presa in carico delle opere di urbanizzazione

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 1938/2026) si è pronunciato sugli effetti giuridici delle convenzioni urbanistiche e, in particolare, sul caso in cui un Comune non proceda alla presa in carico delle opere di urbanizzazione realizzate e utilizzate in conformità della stessa convenzione.

Nel caso specifico era stato disposto che “una volta completate e collaudate, le opere di urbanizzazione sarebbero entrate direttamente nella piena ed esclusiva proprietà del Comune, ai sensi dell’art. 934 c.c., senza necessità di ulteriori atti traslativi, fermo restando l’obbligo del soggetto attuatore di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria sino all’adozione del provvedimento comunale di presa in carico, da emanarsi entro sei mesi dal collaudo, momento dal quale gli oneri manutentivi sarebbero stati trasferiti all’Amministrazione”.

Il Consiglio di Stato rileva come la clausola convenzionale non attribuisca “all’Ente un potere discrezionale in ordine all’assunzione in carico delle opere di urbanizzazione, ma configura un vero e proprio obbligo funzionale all’esercizio delle competenze pubbliche in materia di gestione delle infrastrutture urbanistiche.”

Da un punto di vista giuridico le convenzioni urbanistiche costituiscono “moduli consensuali di esercizio del potere amministrativo, caratterizzati dalla compresenza di elementi pubblicistici ed elementi civilistici”, non sono, quindi, contratti di diritto privato, ma strumenti di esercizio mediato del potere pubblico.

La conseguenza del ruolo pubblicistico delle convenzioni comporta che, quando le opere previste dalla convenzione risultano ultimate, collaudate e inserite nel tessuto urbano, l’amministrazione non può mantenere indefinitamente una situazione di inerzia né trasformare la mancata presa in carico in una sorta di sospensione permanente degli obblighi connessi alla gestione delle urbanizzazioni.

  • 08 giugno 2026
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