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Gentilissime e gentilissimi in indirizzo,
sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 19 Giugno 2026.
Questi gli argomenti trattati:
D.L. Casa: approvazione alla Camera con modifiche dell’ultima ora, le critiche di CONFAPI ANIEM
L’VIII Commissione ha ultimato ieri (18 giugno u.s.) le votazioni sulla conversione del decreto sul “piano casa” che oggi approda in Aula per essere votato lunedì p.v.; il provvedimento passerà immediatamente dopo al Senato dove dovrà essere approvato entro le successive due settimane, di fatto il testo dovrebbe rimanere “blindato”.
Nelle ultime ore non sono mancate tensioni e sorprese nel corso dell’iter in Commissione.
Dopo la scelta di respingere la quasi totalità delle 620 proposte emendative, comprese quelle avanzate dalla stessa maggioranza, sembravano dovessero essere inseriti due emendamenti che valorizzavano il ruolo dell’Agenzia del Demanio e della Cassa Depositi e Presiti, affidando alla prima la gestione degli immobili degli enti locali (vendita, permuta, rigenerazione) e riservando alla CDP i progetti di edilizia sociale sulla base di una rimodulazione dei fondi PNRR.
Nelle ultime ore, invece, le due proposte sono state ritirate, anche se il Governo ha anticipato che lo strumento concepito per CDP farà parte di un prossimo decreto una volta ricevuto l’assenso dell’Unione Europea sull’effettiva disponibilità dei fondi.
In merito alla contestata norma che limitava le semplificazioni ai soli investimenti provenienti dai fondi esteri superiori a 1 miliardo di Euro, è stato eliminato il riferimento ai fondi esteri, ma è rimasto il vincolo sull’importo: la quota di 1 miliardo, peraltro, non potrà essere calcolata su più operazioni ma unicamente nell’ambito “funzionalmente unitario” definito nella convenzione con il comune interessato.
Un ulteriore emendamento approvato prevede che anche le società non interamente costituite da enti pubblici potranno accedere ai fondi immobiliari abilitati a ricevere gli investimenti da INVIMIT SGR e per la riqualificazione del patrimonio immobiliare.
Sulla parte del Decreto relativa al recupero del patrimonio di edilizia pubblica e sociale, inoltre, viene chiarito che gli enti territoriali, oltre agli Iacp, sono ricompresi tra i soggetti attuatori.
Sono state respinte le altre proposte strutturali emerse nel corso delle numerose audizioni parlamentari.
Su tale scelta, CONFAPI ANIEM, mentre erano in corso le votazioni in Commissione, ha espresso una posizione molto critica sintetizzata nel seguente comunicato:
CONFAPI ANIEM, Comunicato Stampa: Piano Casa, Governo ignora istanze delle imprese
“La bocciatura degli emendamenti sul decreto casa, compresi quelli presentati dalla maggioranza, è un fatto grave che rafforza l’idea di un modello chiuso, predefinito, rispetto al quale le istanze unanimemente rappresentate dal sistema produttivo sono assolutamente ignorate”.
Queste le valutazioni fortemente critiche di Giorgio Delpiano, Presidente di CONFAPI ANIEM, in riferimento all’iter di conversione del Decreto Legge n. 66 nell’ambito del quale il Governo intenderebbe chiudere a ogni ipotesi di modifica sostanziale e accelerare l’approvazione parlamentare ponendo il voto di fiducia.
“Si tratta – si legge in una nota - di un comportamento sbagliato nel metodo e nei contenuti. Sono state svolte numerose audizioni per contribuire a rendere più razionale ed efficace un provvedimento fondamentale per i suoi risvolti sociali ed economici. Questo confronto, però, si è rivelato solo un passaggio formale, una liturgia rituale, senza alcuna reale disponibilità all’ascolto”.
“Abbiamo chiesto, in particolare - spiega Delpiano - di rivedere il ruolo dei fondi di investimento, di non cadere nelle logiche speculative relegando le imprese a un ruolo marginale sottoposte a condizioni economiche imposte dai fondi stessi, abbiamo sollecitato l’eliminazione di rigidità che rendono non sostenibili gli interventi e l’estensione delle semplificazioni previste solo per i grandi investimenti superiori a 1 miliardo”.
“Ci sembrano – aggiunge il Presidente di CONFAPI ANIEM - tutte proposte di buon senso, ampiamente condivise, finalizzate a rendere possibile l’attuazione di un obiettivo che condividiamo, ma sulle quali si registra una totale chiusura. In questo modo si rischia di affossare un’opportunità importante: superare l’emergenza abitativa e introdurre un elemento propulsivo per il settore dopo la stagione del PNRR. Ma si rischia anche di riproporre criticità con effetti negativi simili a quelli devastanti vissuti nella gestione del superbonus. L’appello a Governo e Parlamento – conclude - è quindi di riflettere prima di approvare definitivamente un provvedimento che renderà impossibile ogni politica incisiva sulla casa”.
Patente a Crediti: in arrivo i provvedimenti su recupero e riconoscimento crediti ulteriori
Si è svolta il 12 giugno u.s., come preannunciato, la riunione tra Ispettorato Nazionale del Lavoro e Parti Sociali per definire le linee guida per le Commissioni di recupero crediti sulla patente.
Le linee guida, che saranno oggetto di continuo monitoraggio al fine di valutare eventuali possibili modifiche e integrazioni, fissano le modalità di erogazione dei corsi di formazione che potranno essere svolti in presenza e/o in videoconferenza sincrona (a condizione che quest’ultima non sia ritenuta dalla Commissione incompatibile rispetto agli scopi formativi).
La durata dei corsi dovrà tener conto delle gravità delle violazioni, ma dovrà avere una durata minima sulla base di una formula individuata in: (30 – crediti rimanenti) * moltiplicatore compreso tra 0,8 e 1,5.
Per quanto concerne i crediti da attribuire saranno riconosciuti 0,25 crediti per ogni ora di formazione. Poiché i crediti possono essere recuperati progressivamente, l’impresa avrà facoltà di presentare un piano formativo suddiviso in moduli al termine dei quali la commissione attribuirà i crediti corrispondenti.
Il testo delle linee guida sarà pubblicato nei prossimi giorni. L’Ispettorato ha altresì condiviso alcuni passaggi sui criteri che saranno oggetto del riconoscimento dei crediti ulteriori (art. 5 D.M. n.132/2024). Anche questo provvedimento dovrebbe essere formalizzato nei prossimi giorni e comunque entro la pausa estiva.
Le FAQ sul badge di cantiere nelle aree della Ricostruzione Post Sisma
Sono state pubblicate le FAQ dal Sistema di Assistenza alla Ricostruzione Sisma 2016, consultabili al link: https://assistenza.sisma2016.gov.it/ sulla gestione del badge e del settimanale di cantiere nelle aree della ricostruzione in vigore dal 13 maggio u.s.
Viene ribadita l’unicità del badge collegato all’impresa o al datore di lavoro: il lavoratore può utilizzarlo per accedere a tutti i cantieri della stessa impresa, anche in territori diversi.
La Cassa Edile/EDILCASSA che ha proceduto alla creazione del badge potrà rilasciare lo stesso direttamente al lavoratore dopo la sottoscrizione di apposito modulo di consegna. Per i lavoratori non edili e per gli altri soggetti (es. lavoratori autonomi) che non avranno una posizione attiva in Cassa, la richiesta del badge dovrà essere formulata alla Cassa Edile/EDILCASSA territorialmente competente.
Le timbrature sono previste al momento dell’accesso al cantiere, non in uscita (il lavoratore che si sposta tra più cantieri nella stessa giornata deve timbrare a ogni nuovo accesso).
In un’altra FAQ si precisa che è l’impresa capofila ad avere il compito di nominare il referente delle timbrature; possono esserci anche più referenti di timbrature per impresa e per cantiere.
Il badge non deve essere rilasciato ai trasportatori che scaricano il materiale: i fornitori che non entrano nel ciclo produttivo del cantiere sono esclusi, mentre il titolare, i soci, i collaboratori familiari che apportano manodopera nei cantieri dovranno essere muniti del badge.
Pur essendo le indicazioni circoscritte alla ricostruzione, è evidente il loro valore in prospettiva anche con riferimento al badge nazionale attualmente oggetto ancora di approfondimenti: le tematiche affrontate sono sostanzialmente comuni (gestione mobilità dei lavoratori, monitoraggio manodopera presente in cantiere, etc.).
TAR Milano: illegittima la clausola che prevede esclusione automatica nelle procedure sopra soglia
Il TAR Milano (Sent. n. 3167 del 15 giugno u.s.) si è espresso sulla legittimità del provvedimento con cui una stazione appaltante ha disposto l’esclusione automatica di un’impresa in una procedura di gara sopra soglia, a causa del superamento del limite di anomalia, calcolato secondo il Metodo A dell’All. II.2 al Codice Appalti, e della clausola del disciplinare di gara nella quale si disponeva che “tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi”.
L’impresa ricorrente aveva contestato l’esclusione sostenendo, tra l’altro, che per le procedure sopra soglia è imposto il sub-procedimento di verifica in contraddittorio delle offerte che appaiono anormalmente basse, escludendo ogni automatismo espulsivo.
Il Collegio, tuttavia, aderendo ad un recente orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto che la sanzione di nullità (art. 10, comma 2 del Codice) debba essere interpretata in senso restrittivo e non possa essere estesa a ogni ipotesi di clausola escludente illegittima. In questo contesto “non tutte le violazioni del codice degli appalti che portano all’esclusione dell’offerta possono condurre alla nullità delle clausole del bando e quindi alla sua disapplicazione”.
L’illegittimità della clausola si riverbera, tuttavia, sul provvedimento di esclusione, rendendolo a sua volta illegittimo e meritevole di annullamento. La stazione appaltante, applicando una clausola del bando palesemente in contrasto con una norma imperativa del Codice dei Contratti Pubblici (l’art. 110), ha adottato un provvedimento viziato per violazione di legge.
Consiglio di Stato: demolizione e ricostruzione configurabili come ristrutturazione edilizia
Il Consiglio di Stato (Sent. n. 4155 del 22 maggio 2026), esprimendosi sulle differenze tra nuova costruzione e ristrutturazione, ritiene possibile l’assimilazione della demolizione e ricostruzione di un edificio esistente nel concetto di ristrutturazione edilizia, anche quando il nuovo manufatto risulti profondamente diverso dal precedente, purché l’intervento si innesti su un fabbricato preesistente e sia rispettata la disciplina urbanistica ed edilizia applicabile.
Secondo i Giudici ciò che distingue la ristrutturazione edilizia dalla nuova costruzione, sostanzialmente, è la preesistenza di un fabbricato; si determina una nuova costruzione, invece, quando l’intervento determina una trasformazione del territorio con nuovo consumo di suolo, realizzando un organismo edilizio dove prima non esisteva alcun edificio.
Precisa, in particolare, la sentenza che “alla luce del confronto tra le due definizioni legislative, la ristrutturazione edilizia ricomprende anche interventi che conducono a modifiche radicali dell'edificio preesistente, ivi inclusa la demo ricostruzione con differenti collocazioni spaziali, caratteristiche architettoniche e, in determinati casi, volumetriche del nuovo edificio, sicché quello che ormai differenzia la ristrutturazione edilizia dalla nuova