Previdenza complementare: novità per l'adesione automatica

Previdenza complementare: novità per l'adesione automatica

COVIP, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, con la Deliberazione del 19 giugno 2026, , ha fornito le prime indicazioni operative sulla nuova disciplina dell’adesione automatica alla previdenza complementare, introdotta dalla legge n. 199/2025 ed applicabile alle assunzioni effettuate dal 1° luglio 2026.

La riforma supera il tradizionale meccanismo del silenzio-assenso sul TFR e prevede l’automatica iscrizione dei lavoratori dipendenti del settore privato ad una forma pensionistica complementare sin dalla data di assunzione, salvo espressa rinuncia entro 60 giorni.

Il nuovo sistema interessa sia i lavoratori di prima assunzione sia, in determinate circostanze, coloro che instaurano un nuovo rapporto di lavoro dopo il 30 giugno 2026 e risultano già iscritti ad una forma pensionistica complementare con conferimento del TFR.

Le informative a carico del datore di lavoro

L’informativa da dare al lavoratore di PRIMA assunzione

Il datore di lavoro, al momento dell’assunzione, è tenuto a fornire un’informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

Il datore di lavoro deve poi indicare la forma pensionistica di destinazione dell’adesione automatica sulla base dei contratti collettivi che si applicano nella sua azienda (nazionali, territoriali o aziendali). La forma pensionistica di destinazione deve essere in grado di accogliere i versamenti e di investirli in conformità delle nuove previsioni contenute nell’art. 8, comma 9 del D.LGS n. 252/2005.

Questo comporta che il Fondo dovrà essere in grado di investire le quote conferite in linee di investimento caratterizzate da differenti profili di rischio, sulla base dell’orizzonte temporale dell’investimento effettuato e dell’età anagrafica del lavoratore aderente.

I datori di lavoro dovranno necessariamente acquisire informazioni dalla forma pensionistica complementare di riferimento in merito a tale adeguamento, prima di iniziare a destinare alla stessa i flussi di TFR e di contribuzione.

L’informativa da dare al lavoratore NON di prima assunzione

In riferimento ai lavoratori che instaurano un nuovo rapporto di lavoro dopo il 30 Giugno 2026 e che risultino avere in essere, al momento dell’assunzione, un’adesione ad una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro che assume è tenuto, contestualmente all’assunzione, a fornire un’informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

Se il lavoratore ha un’adesione ad una forma pensionistica complementare con versamento del TFR, il datore di lavoro dovrà informare il lavoratore della possibilità di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare destinare il TFR maturando, specificando che in mancanza di tale comunicazione si applica il meccanismo dell’adesione automatica.

Se invece il lavoratore dichiara di non avere un’adesione ad una forma pensionistica complementare con versamento di quote del TFR, allora il datore di lavoro gestirà il TFR ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile.

Coloro infine che, nel precedente rapporto di lavoro, hanno aderito alla previdenza complementare ma hanno poi riscattato integralmente la posizione individuale maturata, non sono interessati al meccanismo dell’adesione automatica.

È importante quindi che il datore di lavoro che assume verifichi quale sia stata la scelta fatta in precedenza dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare un’apposita dichiarazione.

Consulta la Deliberazione e le Direttive COVIP del 19 giugno 2026 a questo link: https://www.covip.it/sites/default/files/provvedimenti/Direttive_Adesione_Automatica_19_06_2026.pdf

Consulta l’art. 8, comma 9 del D.LGS n. 252/2005 a questo link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252

  • 26 giugno 2026
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