Newsletter Edilizia, aggiornamento al 26 Giugno 2026

Newsletter Edilizia, aggiornamento al 26 Giugno 2026

Gentilissime e gentilissimi in indirizzo,

sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 26 Giugno 2026.

Questi gli argomenti trattati:

Agenzia delle Entrate: risposta ad interpello su plusvalenza imponibile in caso di cessione di immobile oggetto di interventi edilizi agevolati (Superbonus)

Pubblicata dall’Agenzia delle entrate la risposta ad interpello n. 124/2026, relativa all’applicazione dell'articolo 67, comma 1, lettera b–bis), del TUIR e alla determinazione dell'eventuale plusvalenza imponibile in caso di cessione di immobile oggetto di interventi edilizi agevolati (Superbonus).

Con la risposta sono offerti chiarimenti sull’applicazione del citato articolo 67 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 917 del 1986), relativamente alla plusvalenza che potrebbe emergere per la cessione dell’immobile su cui negli anni 2023 e 2024 sono stati effettuati interventi edilizi agevolati (con il regime del Superbonus), conclusi entro il 31 dicembre 2024.

Consulta la risposta n. 124/2026 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10065080/Risposta+n.+124_2026/dde7e521-2475-7d6b-c5dd-48b7fd97fedd

Il Decreto Casa approvato alla Camera

La Camera ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione del Decreto Piano Casa e il Senato si appresta ora a completare l’iter di conversione in legge del D.L. n. 66/2026).

Rispetto alla versione approvata in Consiglio dei Ministri, la Commissione VIII ha apportato alcune modifiche che tendono, anzitutto, a favorire un ampliamento dei destinatari degli interventi con accesso alla casa in vendita o in locazione a prezzo calmierato (lavoratori fuori sede pubblici e privati, forze di polizia, ecc.) e priorità per i soggetti disabili.

In merito al riscatto degli alloggi ERP, si prevede l'adozione di un decreto interministeriale che dovrà stabilire le procedure con cui i comuni, gli enti pubblici anche territoriali, le aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica e sociale comunque denominati, potranno alienare gli immobili di proprietà facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale.  La disposizione riconosce il diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori, purché i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione.  Alla destinazione dei proventi si provvederà con specifico provvedimento.

Sulla parte relativa all’edilizia integrata, in sede parlamentare è stata aggiunta una disposizione nella quale si stabilisce che i programmi infrastrutturali di edilizia integrata possano essere presentati da soggetti privati, anche costituiti in forma di società di progetto o veicolo societario appositamente costituito, in possesso dei seguenti requisiti:

a) capacità economica e finanziaria adeguata all'investimento programmato che dovrà essere attestata da documentazione rilasciata da primario istituto di credito o fondo di investimento;

b) esperienza documentata nella realizzazione e/o gestione di programmi edilizi di dimensioni analoghe a quelle del programma proposto, da certificarsi mediante idonea documentazione tecnica;

c) impegno formale a mantenere la destinazione convenzionata per l'intero periodo di vincolo; tale impegno dovrà essere inserito nella convenzione con il comune.

Sempre nell’ambito dell’edilizia integrata, la Camera ha ampliato il concetto di intervento abitativo, prevedendo la presenza di spazi e servizi di prossimità, anche comuni, funzionali alla coesione sociale e aggiungendo la possibilità di destinare una quota compresa tra il 5 e il 15% della superficie utile complessiva start up, micro imprese, commercio di prossimità, attraverso convenzioni s canone calmierato.

CDM approva Decreto su interventi infrastrutture e PNRR

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi lo scorso 22 giugno, ha approvato un nuovo Decreto Legge infrastrutture: “disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Si interviene su singole opere ferroviarie e stradali per facilitarne la realizzazione e garantirne gli investimenti. In particolare, vengono previste le seguenti disposizioni:

  • sono prorogati al 10 dicembre 2028 i termini per l’adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone;
  • in merito ai servizi ferroviari “INTERCITY”, è fissato al 31 dicembre 2026 il termine per l’avvio delle procedure da parte del MIT e prevedendo che gli affidamenti possano essere effettuati in un unico lotto o ripartiti in più lotti;
  • per la realizzazione delle opere compensative connesse al nuovo collegamento ferroviario
  • Torino-Lione è autorizzata una spesa complessiva di 50 milioni di euro;
  • si prevede la possibilità di sospendere o ridurre l’attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione, a causa di eccezionali ondate di calore;
  • viene data attuazione alla riforma delle norme di contabilità pubblica del PNRR con la disciplina e i tempi di adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico.

ANAC: revisione del Regolamento sulle sanzioni e monitoraggio Stazioni Appaltanti

Con la delibera n.210 del 25 maggio u.s., pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 giugno u.s., l’ANAC ha approvato la revisione del regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di contratti pubblici.

Particolare attenzione, anche in coerenza con le modifiche apportate al codice dal decreto correttivo, viene riservata alle false dichiarazioni.

Le modifiche evidenziano i comportamenti che configurano la falsa dichiarazione o l’esibizione di documenti non veritieri, sia con riferimento agli operatori economici che alle stazioni appaltanti (relativamente ai requisiti di qualificazione).

Proprio per queste ultime vengono ampliate le fattispecie che determinano sanzioni nel caso di dichiarazioni o documenti non veritieri per dimostrare il possesso di requisiti richiesti dal Codice per essere qualificate come stazioni appaltanti: presenza di organizzazione stabile del personale, formazione e aggiornamento dello stesso.

Vengono ritenute rilevanti e oggetto di sanzioni anche le falese comunicazioni delle stazioni appaltanti in merito alle decisioni adottate di conformarsi ai pareri di precontenzioso dell’Autorità.

La stessa ANAC, inoltre, ha reso operativo il sistema di monitoraggio sulle capacità decisionali delle stazioni appaltanti.

Si tratta dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 11 All. II 4 del Codice Appalti che, nell’ambito della revisione della qualificazione, prevede, tra i requisiti premianti, “l’efficienza decisionale della stazione appaltante rispetto alla fase dell’affidamento, da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto e che non deve essere superiore in media a centoquindici giorni”.

Il nuovo sistema informatico, operativo dal 1° luglio p.v., consente di digitalizzare l'intero procedimento: rilevazione dei tempi medi, piani di riorganizzazione e attribuzione di punteggi premiali.

Consulta la delibera ANAC n.210 del 25 maggio 2026., pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2026 a questo link: https://www.anticorruzione.it/documents/91439/374463219/Delibera+n.210+del+25+maggio+2026.pdf/79b9d68e-5bf7-2a88-d1b0-fe21ac343581?t=1781167718877

 INL: ufficiali le Linee Guida per il recupero crediti

Con la nota 4634/2026 del 24 giugno 2026., l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha reso ufficiali le Linee Guida per le Commissioni di recupero dei crediti della patente (oggetto delle recenti consultazioni con le parti sociali): il passaggio presso le commissioni è, come noto, necessario per poter tornare a operare nei cantieri in caso di perdita del numero minimo di 15 crediti (art. 27 D.LGS. n.81/2008, art. 7 Dm. N.132/2024 e art. 5, comma 4, D.D. n.24/2026).

 

Il datore di lavoro dovrà avviare il procedimento presentando apposita modulistica all’Ispettorato territoriale del lavoro.

Nell’istanza saranno indicate le azioni che si intendono svolgere in termini di attività formative (ulteriori rispetto a quelle indicate dal Testo Unico Sicurezza) e investimenti.

La formazione dovrà essere erogata dai soggetti individuati nell’Accorso Stato Regioni del 2025 e per ciascun corso sarà rilasciato un attestato; per superare il test di verifica sarà necessario il 70% di risposte corrette e la frequenza ad almeno il 90% delle ore fissate nel programma.

Si precisa, inoltre, nella Nota dell’Ispettorato che “la durata del corso di formazione deve tener conto della gravità delle violazioni e della diversa tipologia delle stesse. In particolare, il corso di formazione dovrà avere una durata minima pari a: (30-crediti rimanenti) * un moltiplicatore compreso tra 0’8 e 1,5” secondo la gravità delle violazioni.  Viene altresì confermato che per ogni ora di formazione si riconoscono 0,25 crediti e che è consentito un recupero progressivo dei crediti attraverso la presentazione di un paino suddiviso in moduli.

Per quanto concerne gli investimenti, la commissione dovrà verificare che siano funzionali alle effettive esigenze dell’impresa. Sono citati alcuni esempi di investimenti (sistemi rilevamento ambientale, tecnologie per la sorveglianza sanitaria, dispositivi di protezione individuale, monitoraggio delle condizioni di esposizione). L’attribuzione dei crediti sarà rapportata alla tipologia di investimento: da 1 credito per investimenti da 5.000 a 25.000 euro fino a 6 crediti per investimenti oltre i 50.000 euro.

Consulta la nota INL 4634/2026 del 24 giugno 2026 a questo link (Fonte: La Dottrina del Lavoro):

https://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2026/06/INLnota4634-2026-pdf.pdf

TAR Lazio: esclusione automatica sotto soglia prevale sulla verifica di congruità

Il TAR Lazio (Sent. n. 712/2026 pubblicata il 18 giugno u.s.) ha affermato la legittimità dell’esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti di lavori sotto soglia se prevista dalla lex specialis e se ricorrono i presupposti indicati dal Codice Appalti: almeno cinque offerte e assenza di interesse transfrontaliero.

Il caso ha riguardato una procedura aperta indetta dal Comune di Aprilia per l’affidamento dei lavori di completamento di un intervento PNRR di rigenerazione urbana; il RUP, in un primo momento, richiamava l’art. 110, D.LGS. 36/2023 e richiedeva formalmente la presentazione delle giustificazioni a corredo dell’offerta, procedendo all’attivazione del subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta in contraddittorio.

Ciò nonostante, la Commissione di Gara disponeva l’esclusione automatica di tutte le offerte con ribasso pari o superiore alla soglia di anomali, omettendo di esaminare le giustificazioni già trasmesse (anche dalla ricorrente).

Nel richiamare l’art. 54 del Codice, il TAR ha ritenuto che legislatore abbia previsto un’espressa deroga al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, purché: l'appalto abbia a oggetto lavori e servizi, l'aggiudicazione avvenga con il criterio del prezzo più basso, il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, l'importo della commessa sia inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e non vi sia un interesse transfrontaliero certo.

I Giudici hanno affermato, in particolare, che “la rettifica del procedimento effettuata in corso di procedura in autotutela risulta essere pienamente legittima, in quanto ha consentito di ripristinare la legittimità procedurale con la esatta applicazione delle norme previste per il caso di specie (presentazione di un numero superiore a cinque di offerte economiche), e ciò a prescindere dalla qualificazione giuridica che ne è stata data dalla stazione appaltante”.

Il TAR ha quindi ribadito che, in presenza dei presupposti legislativi e della previsione nella lex specialis, l’applicazione dell’esclusione automatica è pienamente legittima e il ricorso è stato conseguentemente respinto.

  • 26 giugno 2026
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