Newsletter Lavoro & Previdenza del 26 Giugno 2026

Newsletter Lavoro & Previdenza del 26 Giugno 2026

L’Agenzia delle Entrate fornisce i nuovi chiarimenti sulla tassazione agevolata, gli aumenti contrattuali e delle indennità

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E del 24 giugno 2026, ha fornito chiarimenti sulle agevolazioni fiscali introdotte dalla legge di Bilancio 2026 per aumenti retributivi derivanti da rinnovi contrattuali e indennità legate a particolari modalità di lavoro (art. 1, commi 7, 10 e 11, L. n. 199/2025).

Nella Circolare viene confermato che l’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi previsti dai rinnovi contrattuali si applica anche agli aumenti di indennità erogate mensilmente e connesse allo svolgimento della mansione, che confluiscono nella retribuzione ordinaria, come l’indennità di cassa, così come per gli incrementi riferiti a ferie, festività soppresse, permessi e gratifica feriale.

L’Agenzia chiarisce inoltre che l’agevolazione spetta anche agli aumenti contrattuali corrisposti nel 2026 ma riferiti ad annualità precedenti al 2024, purché derivino da rinnovi sottoscritti nel triennio 2024-2026: restano invece esclusi gli importi erogati una tantum.

Risposta affermativa anche per l’applicazione dello sgravio nel caso in cui gli aumenti previsti dai rinnovi assorbano l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo anche se non disciplinato dal CCNL.

Per quanto riguarda l’imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per i turni, viene precisato che il beneficio si applica alle maggiorazioni per lavoro domenicale, anche nel caso in cui il giorno di riposo settimanale non coincida con la domenica; allo straordinario festivo e notturno, alle indennità di reperibilità (anche quando non ci sia un effettivo intervento del lavoratore) e all’indennità di pernottamento prevista dal CCNL Credito. Per quanto riguarda il part-time verticale la circolare evidenzia che l’agevolazione si applica solo in caso di lavoro supplementare nel giorno di riposo stabilito dalle parti.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea che sia l’agevolazione sui rinnovi contrattuali sia quelle sulle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità turno non spettano in assenza di un contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro.

Vengono infine fornite le indicazioni specifiche per i lavoratori impatriati, precisando che le somme assoggettate alle imposte sostitutive (del 5% e del 15%) beneficiano dell’agevolazione per il loro intero ammontare, senza tenere conto delle riduzioni previste dalle relative norme agevolative. Resta ferma, però, per il lavoratore impatriato la possibilità di rinunciare all’imposta sostitutiva, facendo così concorrere le somme al reddito complessivo agevolato.

Consulta la circolare n. 3/E del 24 giugno 2026 dell’ Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10065075/Circolare+domande+risposte+incrementi+n.+3+del+24+giugno+2026.pdf/f4b19f05-c4cd-bea5-b930-6b600e8dfc0e?t=1782287058526

COVIP, Previdenza complementare: le nuove direttive in materia di adesione automatica

COVIP, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, con la Deliberazione del 19 giugno 2026, ha fornito le prime indicazioni operative sulla nuova disciplina dell’adesione automatica alla previdenza complementare, introdotta dalla legge n. 199/2025 ed applicabile alle assunzioni effettuate dal 1° luglio 2026.

La riforma supera il tradizionale meccanismo del silenzio-assenso sul TFR e prevede l’automatica iscrizione dei lavoratori dipendenti del settore privato ad una forma pensionistica complementare sin dalla data di assunzione, salvo espressa rinuncia entro 60 giorni.

Il nuovo sistema interessa sia i lavoratori di prima assunzione sia, in determinate circostanze, coloro che instaurano un nuovo rapporto di lavoro dopo il 30 giugno 2026 e risultano già iscritti ad una forma pensionistica complementare con conferimento del TFR.

LE INFORMATIVE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

L’informativa da dare al lavoratore di PRIMA assunzione

Il datore di lavoro, al momento dell’assunzione, è tenuto a fornire un’informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

Il datore di lavoro deve poi indicare la forma pensionistica di destinazione dell’adesione automatica sulla base dei contratti collettivi che si applicano nella sua azienda (nazionali, territoriali o aziendali). La forma pensionistica di destinazione deve essere in grado di accogliere i versamenti e di investirli in conformità delle nuove previsioni contenute nell’art. 8, comma 9 del D.LGS n. 252/2005.

Questo comporta che il Fondo dovrà essere in grado di investire le quote conferite in linee di investimento caratterizzate da differenti profili di rischio, sulla base dell’orizzonte temporale dell’investimento effettuato e dell’età anagrafica del lavoratore aderente.

I datori di lavoro dovranno necessariamente acquisire informazioni dalla forma pensionistica complementare di riferimento in merito a tale adeguamento, prima di iniziare a destinare alla stessa i flussi di TFR e di contribuzione.

L’informativa da dare al lavoratore NON di prima assunzione

In riferimento ai lavoratori che instaurano un nuovo rapporto di lavoro dopo il 30 Giugno 2026 e che risultino avere in essere, al momento dell’assunzione, un’adesione ad una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro che assume è tenuto, contestualmente all’assunzione, a fornire un’informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

Se il lavoratore ha un’adesione ad una forma pensionistica complementare con versamento del TFR, il datore di lavoro dovrà informare il lavoratore della possibilità di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare destinare il TFR maturando, specificando che in mancanza di tale comunicazione si applica il meccanismo dell’adesione automatica.

Se invece il lavoratore dichiara di non avere un’adesione ad una forma pensionistica complementare con versamento di quote del TFR, allora il datore di lavoro gestirà il TFR ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile.

Coloro infine che, nel precedente rapporto di lavoro, hanno aderito alla previdenza complementare ma hanno poi riscattato integralmente la posizione individuale maturata, non sono interessati al meccanismo dell’adesione automatica.

È importante quindi che il datore di lavoro che assume verifichi quale sia stata la scelta fatta in precedenza dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare un’apposita dichiarazione.

Consulta la Deliberazione e le Direttive COVIP del 19 giugno 2026 a questo link: https://www.covip.it/sites/default/files/provvedimenti/Direttive_Adesione_Automatica_19_06_2026.pdf

Consulta l’art. 8, comma 9 del D.LGS n. 252/2005 a questo link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252

INPS: le nuove misure di adeguamento degli interessi e dilazione delle sanzioni

L’INPS, con la circolare n. 64 del 16 giugno 2026, comunica l’adeguamento degli interessi di dilazione e differimento e delle sanzioni civili applicabili in caso di omissioni contributive, a seguito dell’aumento al 2,40% del tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR), disposto dalla BCE con decorrenza 17 giugno 2026.

In particolare, dal 17 giugno 2026:

l’interesse di dilazione per la rateazione dei debiti contributivi e delle relative sanzioni civili è fissato al 4,40% annuo; lo stesso tasso si applica ai provvedimenti di differimento del termine di versamento dei contributi;

la sanzione civile per omesso o ritardato versamento dei contributi è pari al 7,90% annuo (tasso BCE del 2,40% maggiorato di 5,5 punti);

in caso di regolarizzazione spontanea entro 120 giorni dalla scadenza, prima di contestazioni dell’ente, si applica la sola misura del 2,40% annuo;

nelle ipotesi di evasione contributiva resta confermata la sanzione del 30% annuo, entro il limite del 60% dei contributi non versati, con riduzioni previste in caso di denuncia spontanea e pagamento entro 30 o 90 giorni.

Consulta la circolare INPS n. 64 del 16 giugno 2026 a questo link: https://www.inps.it/content/dam/inps-site/it/scorporati/circolari-e-messaggi/2026/06/Circolare_15289/Allegati/16818_Circolare-numero-64-del-16-06-2026.pdf

Pacchi di valore inferiore a € 150,00: la tassa di € 2,00 slitta al 1° ottobre 2026

Nel Consiglio dei Ministri di lunedì 22.6.2026 il Governo ha disposto il rinvio al 1.10.2026 del contributo di 2 euro sui pacchi di valore inferiore a € 150,00, provenienti dai Paesi extra Unione Europea. La proroga è contenuta nel Decreto Legge di attuazione del PNRR, approvato dal Consiglio dei Ministri del 22 giugno 2026.

E’ stato così evitato il cumulo con la nuova tassa doganale della UE di € 3,00, in vigore dal 1° luglio 2026, che abolisce la franchigia doganale, introdotta nel 1992, che consentiva l'ingresso senza dazi dei piccoli pacchi.

Consulta il comunicato Stampa del Decreto Legge di attuazione del PNRR, approvato dal Consiglio dei Ministri del 22 giugno 2026a questo link:

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-179/32157

Consulta la Circolare n.17/2026 del 25 Giugno 2026 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a questo link:

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/240887468/354938-25062026+-+circolare+n.+17-2026++dogane.pdf/c4feb01d-48cb-4da4-564c-39e859a8b664?version=1.1&t=1782378907850

Corte di Cassazione: legittimità del licenziamento attraverso una email ordinaria

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13731/2026, ha affermato che qualora un datore di lavoro abbia proceduto a notificare il licenziamento attraverso una email ordinaria, con la quale l’intendimento datoriale viene portato a conoscenza, il comportamento è da ritenersi legittimo.

Il fatto che il CCNL preveda che il recesso debba essere notificato tramite lettera A/R o PEC, non inficia la validità dell’atto che, essendo di natura unilaterale e ricettizia, si perfeziona con la conoscenza da parte del destinatario, essendo lo stesso stato formulato per iscritto.

Le parti Sindacali e Datoriali che stipulano il CCNL, nel prevedere l’invio del licenziamento per lettera A/R o PEC, si sono occupati unicamente della “fase trasmissiva” che non inficia la validità formale dell’atto.

Rivalutazione annuale per il per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’INAIL agli assicurati dei settori industria

L’INAIL, con la circolare n. 27 del 9 giugno 2026, informa che, con decorrenza 1° luglio 2026, è stata rivalutata la misura delle retribuzioni da utilizzare per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’Inail agli assicurati dei settori industria, compresa navigazione, agricoltura e dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2024 e il 2025.

La proposta di rivalutazione è stata adottata con delibere del Consiglio di amministrazione 9 aprile 2026, n. 41 e n. 43, e approvata con i decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 maggio 2026, n. 55, n. 57 e n. 58, relativi, rispettivamente, alle prestazioni economiche per medici esposti a radiazioni ionizzanti, al settore agricoltura e al settore industria, compresa navigazione.

Segnaliamo infine che nella circolare sono riportati gli importi rivalutati delle altre prestazioni economiche, quali assegno una tantum in caso di morte, assegno per assistenza personale continuativa e gli assegni continuativi mensili, e fornite le istruzioni operative per la liquidazione, con la stessa decorrenza, delle prestazioni in corso e per il pagamento dei conguagli dovuti, previsto con il rateo di agosto.

Consulta la circolare INAIL n. 27 del 9 giugno 2026 a questo link: https://www.inail.it/portale/it/atti-e-documenti/note-provvedimenti-e-istruzioni-operative/normativa-circolari-inail/dettaglio.2026.06.circolare-27-del-9-giugno-2026.html

Corte di Cassazione: reato di estorsione e di omissione delle tutele antinfortunistiche sul posto di lavoro

La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13728 del 15 aprile 2026 ha affermato che commette il reato di estorsione e di omissione delle tutele antinfortunistiche il datore di lavoro che imponga ai dipendenti autisti la manomissione del cronotachigrafo così da renderlo non funzionante, al fine di non far loro effettuare le dovute pause per accelerare i tempi di consegna, aumentando, in tal modo, i profitti dell’impresa e mettendo a rischio l’incolumità sia degli autisti che degli utenti della strada.

Agenzia delle Entrate: risposta ad interpello su plusvalenza imponibile in caso di cessione di immobile oggetto di interventi edilizi agevolati (Superbonus)

Pubblicata dall’Agenzia delle entrate la risposta ad interpello n. 124/2026, relativa all’applicazione dell'articolo 67, comma 1, lettera b–bis), del TUIR e alla determinazione dell'eventuale plusvalenza imponibile in caso di cessione di immobile oggetto di interventi edilizi agevolati (Superbonus).

Con la risposta sono offerti chiarimenti sull’applicazione del citato articolo 67 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 917 del 1986), relativamente alla plusvalenza che potrebbe emergere per la cessione dell’immobile su cui negli anni 2023 e 2024 sono stati effettuati interventi edilizi agevolati (con il regime del Superbonus), conclusi entro il 31 dicembre 2024.

Consulta la risposta n. 124/2026 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10065080/Risposta+n.+124_2026/dde7e521-2475-7d6b-c5dd-48b7fd97fedd

  • 26 giugno 2026
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